News Pubblicata il 27/07/2020

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Corretta applicazione IVA sulla cessione del trinciato di mais

Trinciato di mais, instilato di mais, pastone di mais, la corretta applicazione dell'IVA nella risposta n.221 delle Entrate ad interpello



Con Risposta n 221 del 21 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’esatta aliquota IVA da applicare alla commercializzazione di alcuni prodotti ossia:

Nella risposta in oggetto l’agenzia specifica che la cessione dei prodotti utilizzati per nutrizione di nimali in questione sarà, ai sensi del n 90 della Tabella A parte III allagata al Decreto IVA, assoggettata ad aliquota del 10%.

L’istante società Alfa chiedeva chiarimenti in quanto i prodotti di sopra elencati non sono indicati esplicitamente nella Tabella A del Decreto n. 633/72 e suggeriva che si intende:

Secondo l’interpretazione della società Alfa le aliquote applicabili a tali prodotti sarebbero state le seguenti:

L’Agenzia rigetta l’interpretazione dell’istante citando il paragrafo 9 della sua Circolare 32/E del 2010 secondo il quale essa rilascia parere in merito alla corretta aliquota da applicare alla cessione dei prodotti della Tabella “solo dopo un preliminare accertamento del prodotto teso ad acclarare la complessiva ed effettiva composizione e qualificazione merceologica ai fini doganali, fornito dalla competente Agenzia delle Dogane

L’agenzia delle dogane nella nota 173776 del 9 giugno 2020 ha precisato le definizioni di trinciato di mais, insilato di mais e pastone di mais riferendoli alla voce doganale 230800 e alla sottovoce 23080090. 

Tale voce corrisponde alla voce doganale 23.06 della precedente tariffa in vigore fino al 31 dicembre 1987 richiamata dal n 90 della Tabella A parte III che prevede l’applicazione dell’aliquota al 10% alle cessioni di "prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove".

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Fonte: Agenzia delle Entrate



TAG: Adempimenti Iva 2022