News Pubblicata il 23/06/2020

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Noleggio breve imbarcazioni fuori dall’UE: la disciplina ai fini IVA

Effettiva fruizione del servizio fuori dall’UE: l’Agenzia chiarisce i mezzi di prova



L’Agenzia delle Entrate, ai fini della disciplina IVA sul noleggio a breve termine di imbarcazioni da diporto, ha fornito chiarimenti in merito:

Si fa presente che, per evitare casi di doppia imposizione, le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto non sono territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia quando sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e utilizzati al di fuori del territorio della Comunità, ovvero quando i mezzi sono messi a disposizione fuori dal territorio della Comunità e non sono utilizzati nel territorio dello Stato (cfr. art. 7 quater, comma 1, lettera e) del Dpr 633/1972).

Le nuove disposizioni fornite dall’Agenzia con il provvedimento n. 234483 del 15 giugno 2020 (consultabile in allegato), si applicano ai contratti a breve termine di locazione, noleggio e simili, conclusi a seguito dell’entrata in vigore del provvedimento stesso (che attua quanto previsto dalla legge di Bilancio 2020).

In particolare la normativa ha previsto che il luogo della prestazione dei servizi relativi alle imbarcazioni da diporto si considera al di fuori dell’Unione europea se è dimostrato, sulla base di adeguati mezzi di prova, che l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione del servizio avvengono al di fuori dell’Unione Europea.

Il provvedimento dell’Agenzia consente quindi di superare il criterio dell’individuazione del presupposto territoriale mediante percentuali forfettarie stabilite per via amministrativa (con apposite circolari) fino ad ora applicato. Al contrario, viene chiarito che, in mancanza di un riscontro concreto dell’effettivo utilizzo, per stabilire l’utilizzo delle imbarcazioni da diporto al di fuori dell'Unione europea è necessario dimostrare che l’uso e la fruizione effettiva dell’imbarcazione avviene fuori dalle acque dell’Ue tramite i mezzi di prova di seguito individuati:

Con la documentazione richiamata viene quindi provata (salvo diverso accertamento) la territorialità della prestazione di servizio e deve pertanto essere conservata per i periodi d’imposta accertabili.

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1 FILE ALLEGATO:
Provvedimento n. 234483 del 15 giugno 2020

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