News Pubblicata il 07/05/2020

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Modifiche alle attività consentite fino al 17 maggio

Nuove attività consentite dal 4 maggio: ok alla vendita di natanti e biciclette. Il dpcm 26 aprile con i protocolli per la sicurezza dei luoghi di lavoro. Il Mise aggiunge nuovi codici ATECO



Lo scorso 26 aprile è stato emanato e llustrato dal Presidente Conte il nuovo DPCM con le prime riaperture della cosiddetta FASE 2.

In allegato il testo del Dpcm firmato  completo degli allegati delle nuove attività consentite e dei protocolli di sicurezza approvati il 24 aprile per la sicurezza dei luoghi di lavoro, trasporti e logistica, cantieri, trasporti pubblici.

MA ATTENZIONE in data 4 maggio il Mise ha introdotto alcune modifiche agli allegati in riferimento alle attività produttive e commerciali che possono riaprire. Nello specifico, sono state inserite le seguenti attività produttive e commerciali:

Sono stati inoltre inseriti i seguenti nuovi codici ATECO:

Il DPCM 26 aprile consentiva in particolare l'apertura dal 4 maggio per le imprese manifatturiere, di costruzione e commercio all’ingrosso funzionali alle imprese manifatturiere e costruzione, con la possibilita’ dal 27 aprile di svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura (manutenzione, sanificazione necessari per la sicurezza e il rispetto dei protocolli).

Le attività infatti potranno ripartire rispettando il protocollo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro il cui testo è stato aggiornato il 24 aprile 2020.

Dal 4 maggio fino al 17 maggio pertanto viene previsto:

Dopo il 18 maggio dovrebbero aprire tutte le attività al dettaglio, musei, mostre e biblioteche.

Dopo il 1 giugno attività di bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici e tutti quelli per la cura delle persone.

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 limitatamente alla durata dell’emergenza sanitaria, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale devono usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Per la popolazione generale potranno essere utilizzate, in alternativa alle mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Per le attivita consentite fino al 3 maggio 2020 si rimanda a questo articolo "Le attività consentite da oggi 14 aprile al 3 maggio 2020 in un nuovo DPCM".

Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy


3 FILE ALLEGATI:
DPCM 26 Aprile 2020 e protocolli sicurezza tabella_ateco_completa MISE DM 4-5-2020 modifiche attività consentite

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