News Pubblicata il 28/08/2020

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Sospensione ritenuta di acconto per professionisti e agenti di commercio

Per professionisti e agenti, possibilità di non operare ritenuta d'acconto su compensi percepiti fino al 31 maggio 2020 Il decreto di agosto consente una ulteriore rateizzazione



I sostituti di imposta che hanno corrisposto compensi a professionisti o provvigioni ad agenti di commercio per i pagamenti eseguiti dal 17 marzo al 31 maggio 2020,  potevano non operare la ritenuta di acconto ai sensi dell'art. 25 e 25 bis del DPR 600/1973.

Per tali soggetti, quindi il beneficio è consistito nella possibilità di incassare i redditi senza subire l’effettuazione delle ritenute d’acconto, purché la percezione di tali redditi sia avvenuta nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo), lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la recente Circolare n. 9/2020.

Ricordiamo che il Decreto liquidità aveva esteso tale possibilità anche alle scadenze di aprile e maggio (inizialmente il decreto Cura Italia aveva previsto la sospensione fino al 31 marzo) l'art. 126 del decreto Rilancio, ha previsto che il versamento delle ritenute d'acconto sospese avvenga entro il 16 settembre 2020, termine ulteriormente modificato dal decreto di agosto.

Si tratta infatti di una sospensione, perchè la ritenuta andrà comunque versata dal professionista o agente:

il decreto Rilancio aveva previsto

senza applicazione di sanzioni ed interessi,

termine ulteriormente modificato dal Decreto Agosto (DL n. 104/2020) che ha previsto la possibilità di pagamento:

Nel relazione tecnica al decreto liquidità, si legge che la stima delle ritenute di acconto non applicate e versate risulta pari a 462 milioni di euro con riferimento ai ricavi e compensi di aprile 2020 (versamenti maggio 2020) e pari a 467 milioni di euro con riferimento ai ricavi e compensi di maggio 2020 (versamenti giugno 2020).

Condizioni necessarie per detta sospensione sono:

Non si conoscono ancora i codici tributo che verranno utilizzati per il versamento della ritenuta che potrebbe anche essere il solito 1040 o 1038.

Per quanto riguarda le modalità operative di non applicazione della ritenuta, la Circolare n. 8 dell'Agenzia delle Entrate del 3 aprile ha fornito chiarimenti in merito alla corretta compilazione della fattura, precisando che i contribuenti che si avvalgono di tale opzione, devono omettere l'indicazione della ritenuta d'acconto in fattura (analogica o elettronica). Nello specifico, laddove venga emessa una fattura elettronica, nella sezione “DettaglioLinee” non va valorizzata con SI la voce “Ritenuta” e, conseguentemente, non va compilato il blocco “DatiRitenuta”.

E' necessario indicare nella fattura cartacea o nella “Causale” della fattura elettronica, la dicitura così modificata: "Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell'art. 19 c.1 D.L. 23 del 08/04/2020 e successive modificazioni" precisando che la non applicazione della ritenuta è subordinata al pagamento della fattura entro il 31 maggio.

Si possono presentare due ipotesi:

Fonte: Fisco e Tasse



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