News Pubblicata il 13/03/2020

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Fattura generica: sì alla deducibilità dei costi se provati

I documenti uniti alla fattura legittimano la detraibilità dell’iva da parte del contribuente: la Cassazione si pronuncia.



Se il contribuente è in grado di esibire i documenti riferiti alla fattura generica che provano l’esistenza di contratti regolari, la deduzione dei costi e la detrazione dell’IVA risultano legittime. L’amministrazione finanziaria in sede di accertamento e di verifica dell’inerenza e della detraibilità deve infatti tenerne conto. Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella recente Sentenza n. 1468 del 23 gennaio 2020 (consultabile nel file allegato).

Nella vicenda esaminata dal giudice di legittimità, l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto al contribuente maggiori imposte, sulla base del fatto che, le fatture presentate, risultavano generiche e quindi i costi non potevano essere dedotti. La Commissione Tributaria Regionale annullava l’avviso di accertamento dell’Agenzia, ritenendo legittimo il comportamento del contribuente e pertanto quest’ultima proponeva ricorso per Cassazione.

La Corte ha rigettato il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, ricordando che:

Nel caso di specie, il contribuente aveva concretamente assolto il prescritto onere probatorio, fornendo una convincente dimostrazione dell’esistenza di contratti che, in riferimento a fatture ritenute succinte dall’Ufficio, evidenziavano puntualmente:

Tale documentazione consentiva pertanto di ritenere giustificati i costi ripresi a tassazione.

A fronte delle argomentazioni tracciate e della precedente giurisprudenza che si è espressa nello stesso senso, il giudice di legittimità ha reputato la detrazione dell’IVA effettuata dal contribuente pienamente legittima. La fattura, seppur generica, era infatti accompagnata dai documenti giustificativi forniti dal contribuente.

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Cass. Sent. n. 1468 del 23.01.20

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