News Pubblicata il 28/02/2020

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Ammortizzatori per Coronavirus, interviene il Fondo artigianato

Ecco il primo intervento per le aziende in emergenza Coronavirus : accordo interconfederale per l'intervento del Fondo di solidarieta Confartigianato CNA



Il primo intervento in materia di ammortizzatori sociali a favore delle aziende che  per l'emergenza coronavirus devono  sospendere i rapporti di lavoro del personale dipendente viene dal Fondo bilaterale di solidarietà dell'artigianato . E' stato firmato ieri  26 febbraio 2020 un accordo tra le parti sociali, nello specifico Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Cgil, Cisl, Uil che prevede un ampliamento delle prestazioni  di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per le aziende aderenti a EBNA/ FNBA. 

Queste più in dettaglio le novità : 

Un copmunicato di CNA precisa che "in attesa delle imminenti azioni che saranno adottate dal governo, anche volte ad integrare le nostre prestazioni, la bilateralità del comparto ha voluto rispondere tempestivamente alle esigenze delle imprese artigiane e dei lavoratori".

Si ricorda che il  Fondo di solidarietà  bilaterale alternativo è stato istituito dalle Parti Sociali Nazionali in attuazione dell’articolo 3, comma 14, della legge n.92/2012 (Riforma Fornero). Di norma il FSBA interviene a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane iscritte a EBNA, l’Ente Bilaterale Nazionale per l’Artigianato, con prestazioni integrative di disoccupazione e con altre prestazioni di sostegno al reddito.  Le imprese artigiane e non, che rientrano nella sfera di applicazione dei  CCNLdell’artigianato (con esclusione del settore edilizia), hanno l'obbligo contrattuale di aderire alla bilateralità attraverso versamenti effettuati  tramite modello F24, sezione INPS, indicando il codice “EBNA”, la quota per il dipendente e il mese di riferimento.  Le misure sono destinate ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.  Ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali regolarmente iscritti all’FSBA è fornita una indennità erogata dall’INPS ai sensi della Legge 92/2012, fino a concorrenza dei fondi disponibili.

Le integrazioni sono ordinariamente previste  per un massimo di 90 giornate nell’arco di un biennio mobile.

Fonte: Il Sole 24 Ore



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