News Pubblicata il 26/07/2019

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Legge antispreco: chiarimenti sulle agevolazioni dall'Agenzia delle Entrate

Cessione gratuita di beni a fini di solidarietà sociale: nuovo interpello delle Entrate sui beni agevolabili



In assenza del decreto ministeriale, le agevolazioni previste dalla Legge antispreco riguardano solo i beni elencati nella norma. A fornire questa indicazione è stata l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello 274 del 18 luglio 2019 e allegata a questo articolo. L’articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (c.d. “legge anti spreco”) contiene disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di determinati beni a fini di solidarietà sociale, stabilendo, in particolare:

Le richiamate previsioni fiscali possono trovare applicazione, alle condizioni normativamente stabilite, in relazione alle cessioni gratuite agli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche e solidaristiche, compresi gli enti del Terzo settore) dei seguenti beni indicati alle lettere a), b), c) d) ed e) del comma 1 dello stesso articolo 16:

Pertanto, le previsioni fiscali non possono applicarsi alle cessioni gratuite dei beni diversi da quelli indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell’articolo 16 della legge n. 166, in assenza del predetto decreto ministeriale.

L'interpello termina ricordando che per la cessione gratuita di beni il donante potrebbe fruire dell’articolo 83, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, secondo il quale sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato, oltre alle liberalità in denaro anche quelle “in natura” effettuate attualmente, in via transitoria e fino al periodo di imposta successivo all’autorizzazione della commissione europea e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, a favore tra l’altro delle ONLUS, a condizione che i beni ricevuti siano utilizzati in conformità alle loro finalità istituzionali. 

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risposta interpello 274 del 18.7.2019

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