News Pubblicata il 17/06/2019

Tempo di lettura: 2 minuti

Licenziamento per utilizzo di Facebook: il telefono è prova dell'infedelta

I messaggi privati su Facebook che evidenziano infedelta della dipendente sono prova valida per il licenziamento per giusta causa. Sentenza tribunale di Bari n. 2636 2019



Il Tribunale  di Bari con la sentenza n. 2636 del 10 giugno scorso ha considerato legittimo  il licenziamento di una dipendente che con messaggi sul Facebook rivelava informazioni aziendali riservate , ammettendo  in giudizio gli screenshot del  telefono aziendale .

Il caso presenta molti spunti di riflessione giuridica . Innanzitutto la dipendente in questione aveva installato sul  cellulare aziendale l’applicazione Facebook e la utilizzava con il proprio profilo personale.  Durante un periodo di malattia il telefono era rimasto in azienda  e i messaggi in arrivo sono stati controllati dal datore di lavoro che ha scoperto   che:

 Il comportamento della lavoratrice è stato giudicato di una gravità tale da ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con l’azienda che ha proceduto con il licenziamento per giusta causa. Il ricorso della dipendente presso il tribunale del lavoro viene  respinto in quanto:

 La giurisprudenza  in materia di privacy della corrispondenza dei lavoratori sui dispositivi aziendali in realtà è molto variegata 

In molte sentenze è stato considerata legittimo il controllo sui  computer aziendali  per motivi di sicurezza e in caso di evidenza di accessi per motivi privati  puo scattare  la contestazione disciplinare. In questo senso anche recentemente la Corte di Appello di Roma  (n. 1331 del 22 marzo 2019) ha   respinto il ricorso al Garante della privacy per illecita acquisizione dei dati in quanto ai fini della difesa in giudizio il datore di lavoro può produrre i dati acquisiti nei controlli.  

Invece secondo la Cassazione il datore di lavoro  non può accedere per finalità disciplinari alla mail personale del lavoratore protetta da password. Lo ha stabilito tre anni fa la Corte di cassazione con la sentenza n. 13057 del 31 marzo 2016.  

 Inoltre,  nell'ordinanza di Cassazione n.21965 del 10.9.2018, "l'esigenza di tutela della segretezza nelle comunicazioni si impone riguardo ai messaggi di posta elettronica scambiati tramite mailing list riservata , alle newsgroup o alle chat private, come la chat di un gruppo Facebook.  Tali messaggi  devono essere considerati alla stregua della corrispondenza privata, chiusa e inviolabile e tale caratteristica è logicamente incompatibile con i requisiti propri della condotta diffamatoria, che presuppone la destinazione delle comunicazioni alla divulgazione nell'ambiente sociale" . In quel caso era stata quindi  esclusa  la legittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore che nella chat sindacale su Facebook aveva offeso l'amministratore delegato. 

Di orientamento opposto  però  la Cassazione   nella sentenza n. 10280 del 27 Aprile 2018 ,  in cui  è stata  confermata la legittimità del licenziamento per giusta causa adottato dal datore di lavoro nei confronti di una dipendente che su Facebook aveva usato frasi volgari e offensive contro il dirigente e lesive del buon nome dell’azienda.

Ti potrebbe interessare Tutela della Privacy - (Pacchetto 2 eBook)Pacchetto completo di 2 ebook sulla tutela dei dati personali: Le norme, Commento breve al Regolamento europeo e al D.Lgs 10.08.2018 n. 101

Fonte: Il Sole 24 Ore



TAG: Privacy 2023 La rubrica del lavoro Lavoro Dipendente