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FALLIMENTO:AMMESSO IL CREDITO DELLE RETRIBUZIONI AL POSTO DELLA REINTEGRA

1 minuto, Redazione , 11/06/2019

Fallimento:ammesso il credito delle retribuzioni al posto della reintegra

Sentenza Cassazione n. 15379 2019: è da ammettere al passivo fallimentare l'importo delle retribuzioni non percepite da un dipendente non reintegrato che ha fatto ricorso

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 15379 del 6 giugno 2019, ha  stabilito che è da ammettere al passivo fallimentare del datore di lavoro  l'importo delle retribuzioni non percepite da un dipendente licenziato illegittimamente e non reintegrato .

Il caso riguardava l'esclusione dal passivo del fallimento  del credito   privilegiato di un lavoratore , pari a  144.062,44,  corrispondente alle retribuzioni maturate dal 13 febbraio  2007 (data del licenziamento) al 10 aprile 2015 (data di dichiarazione di  fallimento), sulla base della sentenza del Tribunale di Napoli n. 28413/2009 (in giudicato) sull'illegittimità del licenziamento intimatogli dalla società poi fallita.

A motivo della decisione a favore dell'azienda , il Tribunale escludeva la prova da parte del lavoratore dell'offerta delle proprie energie lavorative alla società datrice per esserne riassunto. Il lavoratore ricorreva per cassazione  per inesistenza di un onere probatorio a  suo carico e inoltre  denunciava la  violazione  del giudizio di reintegrazione nel posto di lavoro.
La cassazione accoglie il ricorso . Per i giudici non rileva , tra l'altro , se il dipendente si sia reso o no disponibile al rientro lavorativo,  poiché, la declaratoria di illegittimità del licenziamento sposta in capo al datore il dovere di richiamare il lavoratore sul luogo di lavoro. Se inadempiente, dovrà  quindi riconoscergli tutte le retribuzioni dalla data del licenziamento.

Per i supremi giudici non rileva neppure che il lavoratore nel frattempo abbia intrapreso una nuova attività, in quanto ciò non  è significativo di una sua  carenza d'interesse al ripristino  del precedente contratto . La cassazione quindi cassa il decreto del Tribunale  e rinvia per una nuova valutazione allos tesso Tribunale  in diversa composizione 

Vedi anche il Commento a sentenza "Fallimento contributi e retribuzioni Sent Cass 23426/2016" di R. Staiano

Ti puo interessare il  Formulario commentato diritti dei lavoratori nel fallimento (libro di carta Maggioli editore)

Sul fallimento è disponibile il nuovissimo  e - book Il Concordato preventivo dopo il d.lgs 14 2019 di M. DI Pace (PDF 157 pagine)

Allegato

Sentenza cassazione 15379 2019

Tag: LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA

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