News Pubblicata il 10/06/2019

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Bonus bebé 2019: ecco le istruzioni

importi, maggiorazione 2° figlio, periodo transitorio , modalità di domanda del Bonus bebé per le famiglie con ISEE inferiore a 25mila euro. Necessaria la DSU aggiornata dopo la nascita



L'INPS ha fornito con la circolare 85 del 7 giugno 2019  le istruzioni sull'Assegno di natalità  cd Bonus bebé , istituito nel 2014 e riconfermato  con il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119   con lo stanziamento di  204 milioni di euro per l’anno 2019 e 240 milioni di euro per l’anno 2020

Il Bonus bebe  2019 ammonrta a 80  o 160  euro  mensili ( rispettivamente con ISEE inferiore a 25mila o 7000 euro),   riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019  fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, l’importo dell’assegno è aumentato del 20%.

Restano confermate le disposizioni già in vigore per l'assegno di natalità  negli anni precedenti in materia di :

La circolare precisa che  riguardo la certificazione ISEE che come noto va aggiornata ogni anno,  prima della domanda  del Bonus bebé è necessario avere presentato la DSU aggiornata dopo la nascita o adozione ( ad esempio per una nascita avvenuta a marzo 2019 non è sufficiente la DSU aggiornata a gennaio 2019).

IL PERIODO TRANSITORIO PER NASCITE ADOZIONI FINO AL 15.3.2019

Per adeguare le procedure di gestione alle novità normative  per le nascite, adozioni o affidamenti avvenuti tra il 1° gennaio 2019 ed il 15 marzo 2019, il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 15 marzo 2019. Pertanto, per dette domande, il termine di 90 giorni per la presentazione scade il 13 giugno 2019. 

l'Inps ricorda che le domande di assegno possono essere presentate anche oltre  il 13 giugno 2019; in tale caso l’assegno decorre dalla data  della domanda.

 LA PROCEDURA PER LA DOMANDA

La domanda di assegno deve essere inoltrata in via telematica e, di regola, una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affidamento preadottivo (circolare n. 93/2015).  La domanda deve essere corredata dal modello “SR163”, denominato “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”, reperibile nella sezione “Tutti i moduli” del sito www.inps.it ( non serve se è già stato presentato all’INPS in occasione di altre domande ).

Tale modulo può essere trasmesso con una delle seguenti modalità:

Nei casi di domanda con richiesta di maggiorazione per il secondo figlio , il richiedente dovrà indicare anche le generalità  dei  precedenti figli (nati o adottati), compresa l’indicazione del comune di nascita o del comune di registrazione della sentenza di adozione di questi ultimi. L'inps verificherà le informazioni nei propri archivi e anche presso le anagrafi. 

Il Pagamento dell’assegno avviene in rate mensili  secondo le modalità (conto corrente, bonifico domiciliato, ecc.) indicate nella domanda. L’eventuale richiesta di modifica della modalità di pagamento deve essere corredata dal modello “SR163”  . Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende anche gli arretrati 

Fonte: Inps



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