News Pubblicata il 04/04/2019

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Commissioni bancarie senza IVA: a dirlo le Entrate

Servizi bancari per il trasferimento di fondi senza applicazione dell'IVA. Nuovo principio di diritto dell'Agenzia delle Entrate



Esenti da IVA sia le commissioni che la banca applica a esercenti convenzionati per i pagamenti elettronici dei clienti sia le commissioni versate sempre alla banca per l’erogazione di contante ai clienti contestuale ai pagamenti. A dare queste indicazioni è l'Agenzia delle Entrate con il principio di diritto 12 del 2 aprile 2019 allegato a questo articolo.

In particolare, le commissioni applicate da una Banca agli esercenti con essa convenzionati, in relazione a pagamenti effettuati dai clienti/correntisti con moneta elettronica – tramite una specifica applicazione informatica – sono esenti dall’IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 1), del DPR . 633 del 1972.
Tali commissioni, infatti, remunerano un servizio prestato dalla Banca, consistente nel trasferimento di fondi – in forma di moneta elettronica – tra i soggetti interessati dalle operazioni economiche sottostanti.  In questi casi, la Banca svolge un’attività di garanzia e gestione dei pagamenti a favore degli esercenti convenzionati, assimilabile all’attività c.d. di acquiring, sulla quale l’Agenzia delle Entrate si è già pronunciata con la risoluzione n. 354/E del 2007.

Le commissioni versate da una Banca agli esercenti convenzionati per l’erogazione di denaro contante ai clienti/correntisti contestuale ai pagamenti con moneta elettronica effettuati da questi ultimi – tramite applicazione informatica – sono esenti da IVA, invece, ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 9), del DPR n. 633 del 1972.
Queste ultime commissioni, infatti, remunerano una forma di interposizione nella circolazione di denaro contante, resa dall’esercente per conto della Banca, che integra una prestazione di mandato, mediazione o intermediazione relativa ad operazioni di cui ai nn. da 1) a 7), del citato articolo 10, primo comma, del DPR n. 633 del 1972. 

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Principio di diritto 12 del 2.4.2019

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