News Pubblicata il 07/01/2019

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Detrazione spese per la frequenza di una scuola all'estero negata

Detrazione IRPEF spese per la frequenza delle scuole sostenute all’estero non possibile. A chiarirlo le Entrate



Non è possibile detrarre dall'IRPEF le spese di istruzione sostenute per la frequenza di una scuola secondaria all'estero. E' questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta 158 del 28 dicembre 2018 e qui allegata.

In particolare l’istante ha chiesto se sia possibile detrarre dall’IRPEF le spese di istruzione sostenute per la frequenza di uno o più anni scolastici di una scuola secondaria di secondo grado ubicata in un paese della Comunità europea o extra UE, fermo restando che il periodo di studi svolto all’estero risulta parte integrante del percorso formativo ed educativo dello studente. 

Nel rispondere negativamente le Entrate hanno ricordato come la c.d. legge della “buona scuola” abbia modificato il sistema di detrazione ai fini IRPEF delle spese di frequenza scolastica ed universitaria. La nuova disposizione prevede che possano fruire della detrazione dall’imposta lorda, nella misura del 19% “le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della L. 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni,...ovvero scuole statali, scuole paritarie private ed enti locali”.

L’agevolazione, dunque, è espressamente limitata alle spese sostenute presso scuole appartenenti al “sistema nazionale di istruzione”.  Infatti poiché la normativa in esame non soltanto non cita le scuole straniere, ma anzi esplicitamente circoscrive il beneficio fiscale alle sole scuole del “sistema nazionale di istruzione”, in assenza di una modifica normativa, si deve ritenere che il contribuente non può detrarre dall’IRPEF (ai sensi dell’art. 15 comma 1 lettera e-bis) del TUIR) la spesa sostenuta in relazione alla frequenza di le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado sia per quelle delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Attenzione però: le spese di istruzione sostenute all’estero sono agevolabili soltanto laddove fossero relative alla frequenza di corsi di istruzione universitaria. Tali oneri, infatti, sono disciplinati da una diversa normativa (art. 15 comma 1 lettera e) del TUIR) che fa riferimento alle «università statali e non statali». 

Fonte: Fisco e Tasse


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Risposta 158 2018

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