News Pubblicata il 15/10/2018

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Contratti a termine con le vecchie regole fino al 31 ottobre

Ancora utilizzabile il regime transitorio per proroghe e rinnovi dei contratti a tempo determinato stipulati prima dell'entrata in vigore del Decreto Dignità



Il decreto dignità ( dl 87 2018) ha stretto le maglie per l'utIlizzo dei contratti a termine : è stata ridotta la durata complessiva a 24 mesi con  un massimo di 4 proroghe e introducendo l'obbligo di causale dopo il primo rinnovo che preveda il superamento di 12 mesi di durata.

La legge di conversione del decreto ha pero previsto un regime transitorio per  cui i contratti stipulati prima del 14 luglio 2018, data di entrata in vigore nelle nuove regole,  possono ancora essere rinnovati o prorogati con le norme precedenti ( durata complessiva di 36 mesi , senza causali e 5 proroghe totali).

Il regime transitorio scade il 31 ottobre prossimo quindi dal 1 novembre 2018  tutti i contratti a tempo determinato dovranno seguire le nuove regole. Vediamo qualche esempio :

Nel caso di un contratto stipulato il 1 marzo  2018 con durata 6 mesi  quindi in scadenza il 30 ottobre  2018 puo essere rinnovato ancora fino a 5 volte senza causali e fino ai 36 mesi complessivi .

Nel caso invece  di un contratto stipulato il 20 gennaio 2018 per 10 mesi, quindi in scadenza il prossimo 20 novembre   (dopo la scadenza del regime transitorio ) si rientra nella nuova normativa dunque si  puo provvedere a  prorogarlo a quella data per un massimo di altri 14 mesi ma con obbligo di inserire la causale. Secondo alcuni esperti si puo evitare quest'obbligo, nel caso non si rientri nelle due causali fisse previste dal decreto ( ragioni sostitutive  per motivazioni estranee all'azienda o incrementi di attività aziendale temporanea e non programmmabile) ricorrendo  prima del 31 ottobre  ad una modifica contrattuale con data certa o risolvendo il rapporto consensualmente  e sipulando un nuovo accordo , rispettando però  l'obbligo di "stop and go".

Va anche precisato che dal 12 agosto data di entrata in vigore della legge di conversione (L. 96 2018) è anche in vigore il nuovo limite quantitativo per l'azienda nell'utilizzo di contratti a termine e contratti di somministrazione (30% dei contratti stabili ) per cui nel procedere a rinnovi di eventuali contratti già stipulati in precedenza va verificato di non oltrepassare tale limite.

Su questo punto, cosi come sull'aumento del contributo addizionale per il finanziamento della NASPI, pari allo 0,5% per ogni rinnovo , la data del 31 ottobre non è rilevante.

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Fonte: Il Sole 24 Ore



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