News Pubblicata il 13/07/2018

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Distacco: stretta sanzioni sugli autotrasportatori

Regime piu rigoroso sulle comunicazioni preventive di distacco per i lavoratori del settore autotrasporto. Circolare Ministero dell'Interno n. 5507/2018.



 Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 5507 del 10 luglio 2018, fornisce informazioni sulla  legge 21 giugno 2017, n. 96, che  ha introdotto nell'ordinamento importanti modifiche al regime del distacco dei lavoratori  con significative ricadute anche per l’attività di prevenzione e controllo dell’autotrasporto svolta dagli organi di polizia stradale.

In particolare, la norma citata è intervenuta sul D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 136, apportando modificazioni all’art. 10 e all’articolo 12, prevedendo, rispettivamente, un regime più rigoroso in materia di comunicazioni preventive di distacco e una specifica sanzione per il conducente che non porta con sé, durante ciascun viaggio effettuato nell’ambito di tale regime, la predetta comunicazione.

Ferme restando le competenze in materia degli Uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui spetta, in via principale, il controllo, la verifica e l’accertamento di tutte le violazioni in materia lavorativa, con la  direttiva il Ministero dell'Interno fornisce alcune istruzioni operative per garantire l’uniforme applicazione delle norme richiamate per quanto riguarda  l’attività degli organi di polizia stradale.

 Nello specifico la direttiva ricorda che l’articolo 12, comma 1 -bis del D.lgs. 136/2016, punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria  il conducente di un veicolo che, in regime di distacco o di cabotaggio stradale, circola senza la comunicazione preventiva di distacco o senza avere con sé gli altri documenti richiesti (contratto di lavoro e prospetti paga)
La stessa sanzione trova applicazione anche nei confronti di chiunque circola con una documentazione non conforme  ad es. per il fatto che i documenti non siano stati redatti o tradotti in lingua italiana.La sanzione sopraindicata è applicata al conducente. Obbligato in solido per la violazione è il proprietario del veicolo con cui è effettuato il trasporto.

Quando il veicolo con il quale è commessa la violazione di cui all’art. 10, comma 1 -bis è immatricolato in un altro Stato,  è previsto   il fermo amministrativo del veicolo in caso di mancato pagamento della sanzione nelle mani dell’agente accertatore o di mancato versamento della cauzione

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Fonte: Fisco e Tasse



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