Entro il 30 giugno prossimo il datore di lavoro deve verificare il monte ferie goduto da ciascun lavoratore nel 2021 e se queste non vengono fruite interamente dovranno essere anticipati i contributi previdenziali, da versare entro il 21 agosto 2023.
Si ricorda infatti che quello delle ferie è un diritto irrinunciabile per il lavoratore e vige il divieto di monetizzazione per il periodo di minimo di 4 settimane.
Occorre inoltre fare attenzione al conteggio delle ferie nei casi di assenze, modifiche contrattuali e all istituto delle c.d. "ferie solidali", di recente istituzione
In caso di violazione , oltre all'anticipazione dei contributi previdenziali correlati alle ferie , il datore di lavoro sarà passibile anche di sanzioni amministrative.(vedi ultimo paragrafo)
Si ricorda che tale l’obbligo contributivo è stato esteso anche ai permessi per ex festività e per riduzione di orario non goduti (c.d. ROL).
Il diritto alle ferie è sancito dall’art. 2109, 2 comma, c.c., che specifica:
Il diritto alle ferie trova ulteriore rafforzamento nel D.Lgs n. 66/2003, attuativo delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE sull'organizzazione dell'orario di lavoro. In particolare, l’art. 10 stabilisce che ogni lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.
I criteri di calcolo e la durata del periodo feriale (può avere una durata minima superiore) possono essere regolati dai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali).
Va sottolineato che il periodo feriale essere goduto come segue:
Il momento di fruizione dovrebbe essere definito di comune accordo tra lavoratore e azienda ma nel caso il lavoratore si rifiuti di fruire dell'intero periodo obbligatorio, è possibile per il datore di lavoro collocarlo in ferie forzate per evitare sanzioni.
L'eventuale insorgenza dell'obbligazione contributiva sulle ferie non godute va verificata mese per mese, in particolare nel caso di un diverso termine per la fruizione delle ferie, che puo essere previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale.
Va anche considerato in modo particolare il fatto che il termine per l''assolvimento dell'obbligazione contributiva, resta sospeso nei casi di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause contemplate dalla legge (v. messaggio Inps n. 18850/2006) e ricomincia a decorrere dalla data di ripresa dell'attività lavorativa. Nell'Interpello n. 19/2011 – il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che rientrano tra i periodi che costituiscono legittimo impedimento la malattia, la maternità, nonché la concessione di C.i.g.o., C.i.g.s. e C.i.g. in deroga
Per il mancato rispetto del periodo annuale di ferie, da parte del datore di lavoro le sanzioni amministrative previste a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019, sono le seguenti:
ATTENZIONE: Le stesse ammende sono previste in caso di monetizzazione del periodo di ferie
Segui il Dossier Busta paga sugli adempimenti dei datori di lavoro per le retribuzioni nel lavoro dipendente.