News Pubblicata il 14/09/2017

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Antiriciclaggio: utilizzabilità ai fini fiscali dei dati acquisiti dalla GF

Decreto antiriciclaggio 2017: utilizzabilità fiscale dei dati acquisiti dalla guardia di finanza durante controllo e verifica



I dati e le informazioni conservati da soggetti obbligati dal D.lgs sull'antiriciclaggio, (D.Lgs. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. 90/2017) che siano stati oggetto di verifica da parte della polizia amministrativa, ove integrino violazioni di natura fiscale, potranno essere utilizzati per procedere alla immediata contestazione all’indagato, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il concetto di “utilizzabilità immediata ai fini fiscali” si riferisce:

L’acquisizione degli elementi risultanti dalle attività ispettive compiute dalla polizia amministrativa, per fini legati all’attuazione delle politiche di antiriciclaggio e la loro successiva trasposizione nel procedimento tributario, deve realizzarsi nel rispetto, sia della normativa fiscale vigente, sia delle disposizioni prescritte dalla Legge 212/2000 (cd. Statuto dei diritti del contribuente).
Il trasferimento tra gli atti delle ispezioni fiscali, avviene per dati e notizie acquisiti a seguito di:

- ispezioni o controlli antiriciclaggio. In tal caso il trasferimento sarà realizzabile solo a seguito della conclusione, da parte della GF, di tutte le attività volte a verificare il corretto assolvimento degli adempimenti prescritti dal Decreto, da parte dei soggetti obbligati, purché le informazioni in questione non siano confluite in un procedimento penale. Nell’eventualità in cui ciò si verifichi, il loro utilizzo per fini fiscali sarà soggetto all’applicazione delle disposizioni ex artt. 63 del D.P.R. 633/1972 e 33 del D.P.R. 600/1973;

- approfondimenti investigativi di segnalazioni di operazioni sospette. In tal caso il trasferimento:

Fonte: Fisco e Tasse



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