News Pubblicata il 04/04/2017

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Strumenti finanziari derivati – obbligo anche per i bilanci in forma abbreviata

Esposizione in bilancio degli strumenti finanziari derivati con i nuovi criteri introdotti dal DLgs 139/15 anche per i bilanci redatti in forma abbreviata



Il principio contabile 32 sugli strumenti finanziari derivati disciplina i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei derivati finanziari, nonché le informazioni da presentare in Nota Integrativa.
L’obbligo di rilevazione dei derivati riguarda tutti i bilanci, anche quelli redatti in forma abbreviata,  escluse solo le micro imprese.

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Per la definizione di “derivato” il DLgs 139/15 dispone di fare riferimento ai principi contabili internazionali omologati dall’Unione europea. Lo IAS 39 richiede la manifestazione contemporanea di tre requisiti affinché uno strumento finanziario sia annoverabile nella categoria dei derivati:

I derivati sono utilizzati per coprirsi dai rischi (non solo…), tuttavia a volte essi stessi creano dei rischi al sottoscrittore:

L’esposizione in bilancio degli strumenti derivati è stata modificata dalla riforma contabile senza sconti per nessuno: anche le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis) dovranno applicare i nuovi criteri di valutazione.

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