News Pubblicata il 06/12/2016

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Contributi figurativi e contribuzione minore IVS: circolare INPS

L'accredito dei contributi figurativi dei periodi di prestazione a sostegno del reddito per i dipendenti di aziende private iscritti alle gestioni pubbliche nella circolare INPS 212 2016



L’INPS, con Circolare 02 dicembre 2016, n. 212, fornisce alcune precisazioni relative all’accredito della contribuzione figurativa ed alla conseguente valorizzazione dei periodi di erogazione di prestazioni a sostegno del reddito in favore del personale dipendente di aziende ed enti iscritto alle gestioni pensionistiche dei dipendenti pubblici per l’assicurazione IVS e a favore dei quali la c.d. contribuzione minore è versata nell’assicurazione generale obbligatoria.
Si ribadisce che, ai lavoratori dipendenti da aziende private iscritti alle gestioni dipendenti pubblici, è dovuta all’Inps la contribuzione "minore" - della contribuzione figurativa per i seguenti eventi assicurati:
a) eventi di malattia, maternità, CIG Ordinaria, CIG Straordinaria, CIG in deroga, congedo parentale, L. n. 104/92 con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro;
b) eventi di malattia e maternità , L. n. 104/92 avvenuti all’interno del rapporto di lavoro, con pagamento diretto;
c) eventi di maternità che, pur non indennizzati, hanno comunque tutela figurativa;
d) eventi di malattia e maternità, non in costanza di rapporto di lavoro e per i quali si è provveduto al pagamento diretto delle relative prestazioni;
e) eventi di CIG Ordinaria, CIG Straordinaria, CIG in deroga con pagamento diretto;
f) evento licenziamento, dal quale possono derivare, a seguito di presentazione di domanda, le prestazioni di:
- disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali per i licenziamenti fino al 31- 12-2012;
- disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti per i licenziamenti fino al 31- 12-2011;
- c.d. mini ASpI 2012 - per i licenziamenti intervenuti nell’anno 2012 - in sostituzione dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti non più vigente;
- ASpI o mini ASpI per i licenziamenti dal 1-1-2013 al 30-4-2015;
- NASpI per i licenziamenti dal 1-5-2015 ad oggi;
- disoccupazione ordinaria agricola e trattamenti speciali agricoli;
- indennità di mobilità per i licenziamenti collettivi fino al 30/12/2016;
- Mobilità in deroga.

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Fonte: Inps



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