News Pubblicata il 24/11/2016

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Secondo acconto IRAP: novità per le imprese agricole

La prossima settimana il 30 novembre 2016, scade il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte. Ecco le principali novità IRAP per le società agricole



Mercoledì 30 novembre 2016 scade il termine ultimo per il pagamento del secondo acconto per le imposte. Molte novità sono previste per l'IRAP delle imprese agricole, infatti ilcomma 70 della Legge 208/2015 (Finanziaria 2016) ha apportato una serie di modifiche all’articolo 3 del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446 (decreto IRAP), non facendo più rientrare tra i soggetti passivi del tributo regionale:

Conseguentemente, è stato eliminato dal testo normativo del predetto articolo 3 del decreto IRAP ogni riferimento alla tassazione delle imprese agricole ai fini del tributo regionale, pertanto i soggetti sopra elencati non sono tenuti a versare l'acconto IRAP 2016.

Lo stesso comma 70 ha abrogato anche l’articolo 45, comma 1, del D. Lgs. n. 446 del 97, che fissava all’1,90 per cento l’aliquota IRAP per i soggetti operanti nel settore agricolo, nonché per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all’articolo 10 del DPR n. 601 del 1973. Si ritiene, pertanto, che, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, l’esclusione dall’IRAP in commento riguardi le attività, appositamente richiamate dal comma 70, per le quali in precedenza si applicava l’aliquota dell’1,90 per cento (vedi Circolare Agenzia delle Entrate del 18.05.2016 n. 20/E).

Attenzione: Resta ferma l’applicazione dell’IRAP, con aliquota ordinaria, per le attività di agriturismo, allevamento - con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari - e per le attività connesse rientranti nell’articolo 56-bis del TUIR .

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Fonte: Fisco e Tasse



TAG: Agricoltura e pesca 2023 Determinazione imposta IRAP