News Pubblicata il 10/06/2016

Si puo' cambiare la destinazione d'uso per l'assegnazione agevolata

La Circolare 26/E 2016 ha chiarito la facoltà di cambiare la destinazione d'uso dei beni anche in prossimità dell'assegnazione per usufruire del regime agevolato



Il punto 3 del capitolo 1 della Circolare 26/E 2016 riguarda l'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione in caso di assegnazione di beni ai soci, che per quanto riguarda gli immobili, non devono essere destinati all'attività dell'impresa.

La circolare specifica che le caratteristiche di cui devono godere i beni per essere assegnati (come la non strumentalità ai fini all'attività d'impresa) devono essere soddisfatte al momento dell'assegnazione del bene,  che coincide con il momento in cui l'atto di assegnazione viene effettuato.

La circolare  prosegue chiarendo che il cambiamento di destinazione d'uso, potrà essere effettuato anche in prossimità della data di assegnazione, in modo da fare acquisire al bene lo status di agevolabile; tale facoltà è  consentita dal legislatore per permettere al contribuente un risparmio di imposta non sindacabile ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 212 del 27 luglio 2000.

Per verificare lo stato di bene agevolabile, rileva pertanto  solo il momento dell'atto di assegnazione, indipendentemente dalla data:

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Per approfondire gli aspetti operativi abbiamo preparato un Pacchetto sull'assegnazione agevolata che comprende  3 e-book e 2 file excel (acquistabili anche separatamente):

  • E-book sugli aspetti normativi dell'assegnazione agevolata di beni ai soci;
  • E-book sulle scritture contabili dell'assegnazione;
  • formulario dei verbali con casi svolti e commentati
  • File excel per il calcolo delle imposte sull'assegnazione dell'immobile ai soci; sulla trasformazione agevolata e sull'estromissione dei beni
  • File excel per le società di comodo, che permette di eseguire il test di operatività “società di comodo” e il test sulle perdite sistematiche

Fonte: Agenzia delle Entrate



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