News Pubblicata il 16/04/2015

Reverse charge: la registrazione irregolare è un errore formale

L’orientamento della Cassazione è ormai costante nell’affermare la natura formale delle violazioni in tema di reverse charge



La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7576 depositata ieri 15 aprile 2015, si è espressa in tema di reverse charge, affermando che le irregolarità commesse in sede di registrazione (nel caso di specie, si trattava di registrazione di alcuni acquisti intracomunitari solo nel libro giornale, omettendo la doppia registrazione nei registri Iva) sono violazioni meramente formali che non comportano alcun danno erariale. L’Amministrazione finanziaria, per rettificare l’imposta, deve, invece, verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali. In particolare, nel caso di omessa applicazione della procedura di integrazione o di autofatturazione, va provato, a carico del contribuente, che gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo e che si tratti di beni utilizzati ai fini delle proprie operazioni imponibili. In tali ipotesi, le eventuali irregolarità commesse sono di natura formale e non possono escludere il diritto alla detrazione dell'IVA.

Fonte: Il Sole 24 Ore



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