Con il d.l. 20.11.2025, n. 175, vengono individuate le aree idonee ad ospitare gli impianti da fonti rinnovabili ubicati anche in zone che sono classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, considerando le misure di sostegno per il settore rurale, la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali e la tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.
L'art. 2, comma 1, lett. c), del d.l. definisce il concetto di “impianto agrivoltaico”.
(art. 4, comma 1. lett. f-bis del d.lgs. 25.11.2024, n. 190)
“f-bis” impianto agrivoltaico: un impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l’impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione. |
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1) Le aree idonee
Le aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici, relativamente al settore agricolo, sono indicate con (art. 11-bis del d.lgs. n. 190):
- i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui sono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati e sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20%, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate.
La variazione dell’area non è consentita per gli impianti fotovoltaici a terra che sono installati in aree agricole;
- le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del .lgs. 3.4.2006, n. 152;
- le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
- per gli impianti fotovoltaici, in aggiunta a:
- le aree interne agli stabilimenti e gli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola, nonché le aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
- gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali;
- le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all’insediamento di centri di elaborazione dati;
- le aree adibite a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura;
- gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale;
- gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato;
- per gli impianti di produzione di biometano, in aggiunta:
- le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 meri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale;
- le aree interne agli stabilimenti e agli impianti di cui all’art. 268, comma 1, lett. h) e l), del d.lg. 3.4.2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- le aree adiacenti alle rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
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2) Le condizioni per l’installazione
E’ consentita l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra esclusivamente in zone classificate agricole dai piani urbanistici nelle aree indicate al comma 1, lett. a), limitatamente agli impianti della stessa fonte che sono già installati in cui vengono realizzati interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione ma a condizione che non comportino un aumento dell’area occupata, nonché per le situazioni indicate alla lett. c), d) e), f) e l), numeri 1) e 2).
Le suddette condizioni non si applicano per i progetti di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell’art. 31 del 8.11.2021, n. 199, nonché in caso di progetti di attuazione delle altre misure del PNRR e del PNC.
E’ sempre consentita l’installazione di impianti agrivoltaici collocati in posizione adeguatamente elevata da terra, garantendo la continuità delle attività colturali e pastorali.
Alle regioni è demandato il compito di individuare le aree idonee all’installazione tenendo conto dei criteri indicati dalla legge.
Le aree idonee a mare
Gli interventi devono rispettare le esigenze di tutela dell’ecosistema marino e costiero, dello svolgimento dell’attività di pesca, del patrimonio culturale e del paesaggio.
3) Considerazioni finali
La normativa tutela l’esercizio delle attività agricole: l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti è consentita a condizione che:
- la continuità delle attività colturali e pastorali sia garantita;
- l’intervento con comporti un incremento dell’area occupata nel caso di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati.
Va ricordato che per gli impianti fotovoltaici a terra entrati in esercizio dal 1.1.2026 la parte eccedente il limite di agrarietà previsto dal comma 423, primo periodo, della l. 23.12.2005, n. 266, il reddito d’impresa va determinato nei modi ordinari, cioè operando la differenza tra i ricavi e i costi dell’esercizio.
Regola di tassazione dal 1.1.2026
Produzione e cessione energia elettrica e calorica: - da fonti rinnovabili agroforestali (fino a 2.400.000 KWh anno) e fotovoltaiche (fino a 260.000 KWh anno: - regola: reddito agrario; - parte eccedente: 25% dei corrispettivi; - impianti fotovoltaici con moduli a terra per la parte eccedente i suddetti limiti, entrati in esercizio dal 1.1.2026: ricavi meno costi. |