L'Agenzia delle Entrate ha precisato, con la Risoluzione n. 234 del 24 agosto 2009, che in caso di trasmissione del diritto di accettare l'eredità, in seguito al decesso del trasmittente che non ha accettato l'eredità a lui devoluta, il trasmissario può accettare l'eredità trasmessagli se accetta anche l'eredità del trasmittente, in questo modo sotto il profilo fiscale, si presentano due momenti di capacità contributiva, di conseguenza un doppio obbligo di dichiarazione di successione e di pagamento dell'imposta di successione.