News Pubblicata il 08/01/2009

Transazione fiscale in tre copie

Transazione fiscale: nessun obbligo di contestualità nella presentazione delle tre copie



L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 3/E del 5 Gennaio 2009, è intervenuta nell’ambito della transazione fiscale. Secondo quanto riportato nel documento, la presentazione all’Agenzia delle Entrate e al concessionario della copia della proposta di transazione fiscale nel concordato preventivo, non deve essere eseguita necessariamente nel medesimo giorno del deposito della domanda al Tribunale; quindi, la presentazione può essere effettuata anche successivamente.

Fonte: Il Sole 24 Ore



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