Normativa Pubblicata il 29/05/2023

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Premi INAIL: retribuzioni minime imponibili 2023

Pubblicata la circolare INAIL con i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi 2023



Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 21 del 29/05/2023
Fonte: Inail

Pubblicata il 29 maggio 2023 la circolare INAL N. 21 2023 con  le istruzioni sulle modalità di calcolo dei premi assicurativi per il 2023  In allegato sono fornite  le tabelle  delle retribuzioni minime imponibili  per i diversi settori .

Retribuzioni minime per il calcolo dei premi INAIL 2023

In premessa l'istituto ricorda che  per determinare il premio da versare  gli elementi da considerare :

• il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata;

• l’ammontare delle retribuzioni.

Viene inoltre precisato che la retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in:

  1.  retribuzione effettiva
  2.  retribuzione convenzionale
  3.  retribuzione di ragguaglio

 precisando cosa si intende  con queste definizioni.

La retribuzione effettiva per  tutti i lavoratori è costituita  dall’ammontare lordo del reddito di lavoro dipendente ma per il calcolo dell'importo dei premi questa 

non può essere inferiore ad un importo minimo stabilito per legge  che tiene conto   sia dei minimali contrattuali che   di un  minimale di retribuzione giornaliera rivalutato annualmente dall'ISTAT . In particolare:

ATTENZIONE In caso di pluralità di contratti collettivi  stipulati per la stessa  categoria si deve fare riferimento  alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni  sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative (legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 25).

Limite minimo retribuzione giornaliera 2023 

Posto che per  l’anno 2022 la variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo  per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, accertata dall’Istat è  risultata pari all’8,1%,  per l’anno 2023 il limite minimo di retribuzione   giornaliera è uguale a euro 53,95  ( pari al 9,5% dell’importo del  trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti  2023 di euro 567,94 mensili.

 Questo è l'importo del  minimale giornaliero da raffrontare con i limiti   minimi rivalutati indicati, per ciascun settore, qualifica e categoria nelle  tabelle A, B e C dell’allegato n.1  

Questo l'indice completo  dei contenuti  della circolare  INAIL 21 2023

1.PRIMA SEZIONE: Premi ordinari.

Premessa

1.1 Retribuzione effettiva - minimale giornaliero per la  generalità dei lavoratori dipendenti

1.1.1 Minimale contrattuale

1.1.2 Minimale di retribuzione giornaliera

1.2 Limiti minimi imponibili per le retribuzioni effettive

1.2.1 Minimale contributivo e minimale di rendita

1.3 Retribuzioni effettive escluse dall’adeguamento al  minimale giornaliero

1.3.1 Operai agricoli

1.3.2 Trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e  previdenziali

1.3.3 Assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai  cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana

1.3.4 Indennità di disponibilità previste per il contratto di lavoro   intermittente

1.4 Retribuzioni convenzionali

1.4.1 Minimale giornaliero e retribuzioni convenzionali in genere

1.4.2 Limiti minimi di retribuzione giornaliera - anno 2023

1.5 Retribuzioni convenzionali stabilite con legge

1.5.1 Lavoratori con contratto part time

1.5.2 Lavoratori dell’area dirigenziale

1.5.3 Retribuzioni convenzionali della pesca marittima (legge n. 413/1984)

1.5.4 Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in  cooperativa (legge n. 250/1958)

1.5.5 Lavoratori autonomi – Riders

1.5.6 Lavoratori a domicilio

1.5.7 Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari

1.5.8 Lavoro ripartito

1.6 Retribuzioni convenzionali stabilite con decreto  ministeriale

1.6.1 Retribuzioni convenzionali per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari per i quali non sono in vigore  accordi di sicurezza sociale

1.6.2 Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari  al minimale di rendita

1.6.3 Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui  all’articolo 230-bis codice civile

1.6.4 Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali - non  cooperative - di cui alla legge n. 84/1994

1.6.5 Addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi

1.6.6 Soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8  novembre 1991, n. 381, art. 2

1.6.7 Categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali  giornaliere stabilite a livello provinciale

1.7 Retribuzione di ragguaglio

1.8 Lavoratori parasubordinati

1.9 Sportivi professionisti dipendenti

1.10 Giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari  di rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica

1.11 Lavoratori dello spettacolo autonomi

2. SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari.

Premessa

Anno 2023 – revisione premi speciali unitari

2.1 Titolari di imprese artigiane, soci di società fra artigiani lavoratori, familiari coadiuvanti del titolare artigiano e associati a imprenditore artigiano

2.2 Pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (legge n. 250/1958)

2.3 Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro (T.u. 1124/1965, art. 4, n. 5)

2.4 Medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei  corsi

2.5 Soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale

2.6 Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione  professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli  istituti scolastici paritari (Allievi IeFP)

2.7 Percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC)

Fonte: Inail


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