Normativa Pubblicata il 06/02/2023

Tempo di lettura: 2 minuti

Importi Naspi, Discoll, Cassa integrazione 2023

Gli importi massimi degli ammortizzatori sociali per il 2023 aggiornati dall'INPS nella circolare 14 2023



Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 14 del 03/02/2023
Fonte: Inps

Con la  circolare 14 del 3 febbraio 2023 vengono forniti  dall'INPS gli importi massimi 2023,  aggiornati al tasso di inflazione indicato dall'ISTAT,     degli ammortizzatori sociali erogati dall'Istituto:

Le principali misure, in vigore dal 1 gennaio 2023,  sono le seguenti:

Trattamenti di cassa integrazione: importi 2023

Trattamenti di integrazione salariale con e senza riduzione ART 26 L 41 1986

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

1.321,53

1.244,36


Trattamenti di integrazione salariale - settore edile e lapideo (con maggiorazione per  intemperie stagionali

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

1.585,84

1.493,23


Massimali assegno di integrazione salariale Fondo Credito

Retribuzione mensile lorda (euro)

Massimale (euro)

Inferiore a 2.406,02

1.306,75

Compresa tra 2.406,02 e 3.803,33

1.506,19

Superiore a 3.803,33

1.902,81

Indennità di disoccupazione importi 2023

L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale NON opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2023,1.470,99 euro.

L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023,   1.470,99 euro.

con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2022, trovano applicazione gli importi massimi stabiliti per il 2022  vale a dire 1.222,51 euro.

L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023,   1.470,99 euro.

 l’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2023 non può essere  inferiore a 275,38 euro e non può superare l’importo di 881,23 euro.

L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2023, a 656,44 euro. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.

Fonte: Inps


TAG: La rubrica del lavoro Assegni familiari e ammortizzatori sociali Circolari - Risoluzioni e risposte a Istanze