Pronta la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 13 maggio 2022 n. 13, con i primi chiarimenti in merito all’ambito applicativo delle agevolazioni fiscali previste, a sostegno delle imprese, in relazione alle spese sostenute per l’energia elettrica consumata, ovvero i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica relativi al primo e al secondo trimestre 2022, per imprese “energivore” e “non energivore”, previsti dal:
emanati al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale, anche per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina.
Relativamente al credito d'imposta per imprese non energivore, ricordiamo che l’articolo 3 del dl n. 21/2022 stabilisce, il riconoscimento di un credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il secondo trimestre 2022, in favore delle imprese «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette imprese energivore).
Tali imprese possono beneficiare del contributo a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Tra i chiarimenti forniti in merito al calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, viene precisato che si debba tenere conto dei costi sostenuti per:
ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta, sostanzialmente della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia”.
Inoltre, per ragioni di ordine logico-sistematico, pur non essendo espressamente previsto dalla norma, si ritiene che concorrano al suddetto calcolo, i costi della componente energia eventualmente sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Non rileva, infatti, a tal fine che il prezzo di acquisto della stessa sia variabile per indicizzazione o predeterminato in misura fissa.
Con riferimento alle imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della componente energia elettrica del primo trimestre del 2019, necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa al primo trimestre 2022), questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:
per un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh.
Le stesse imprese, qualora riscontrino l’incremento richiesto dalla norma rispetto all’anzidetto parametro, possano fruire del beneficio in commento
Gli argomenti oggetto di chiarimenti della presente circolare sono:
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