Normativa Pubblicata il 28/04/2014

Tempo di lettura: 3 minuti

Tari e Tasi: pronti i codici tributo

Con tre distinte Risoluzioni l'Agenzia delle Entrate ha rinominato i codici tributo TARES e della tariffa per il versamento della tassa sui rifiuti TARI, istituito i codici tributo per il versamento del tributo per i servizi indivisibili TASI; Risoluzioni del 24.04.2014 n. 45 - 46 - 47



Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 45 - 46 - 47 del 24/04/2014
Fonte: Agenzia delle Entrate

Con tre distinte Risoluzioni del 24 aprile 2014, la n. 45/E, 46/E e 47/E, l'Agenzia delle Entrate ha reso noti i codici tributo per il versamento della TASI, tributo per i servizi indivisibili, e rinominato i codici tributo TARES e della tariffa per il versamento, tramite modello F24, della tassa sui rifiuti TARI.
I codici sono i seguenti:
Per consentire il versamento, tramite modello F24, della tassa sui rifiuti (TARI) e della tariffa di cui all'articolo 1, commi 639 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono ridenominati i codici tributo “3944”, “3950”, “3945”, “3946”, “3951”, “3952”, istituiti con la risoluzione 27 maggio 2013, n. 37/E, nel modo seguente:
Per consentire il versamento, tramite modello F24, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, si istituiscono i seguenti codici tributo:
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta.
Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell’attività di controllo.
Per consentire ai contribuenti di effettuare il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito dell’attività di controllo, si istituiscono i seguenti codici tributo:
Per consentire il versamento, tramite modello F24 EP, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, si istituiscono i seguenti codici tributo:
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta.
Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell’attività di controllo.
Per consentire il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito dell’attività di controllo, si istituiscono i seguenti codici tributo: 

Fonte: Agenzia delle Entrate


3 FILE ALLEGATI:
Risoluzione del 24/04/2014 n. 47/E Risoluzione del 24/04/2014 n. 45/E Risoluzione del 24/04/2014 n. 46 / E
TAG: Circolari - Risoluzioni e risposte a Istanze Tosap - Cosap - Tarsu - Tasse varie Versamenti delle Imposte IMU 2024