Normativa Pubblicata il 22/07/2011

Gli Obblighi Contributivi per i Pensionati che svolgono Attivita' Professionale

Permangono gli obblighi contributivi per i pensionati che svolgono attività professionale. L'Inps chiarisce che tali soggetti sono destinati all’obbligo contributivo della Gestione Separata Inps se i redditi percepiti non sono assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria.



Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 99 del 22/07/2011
Fonte: Inps

L'Inps, con circolare n° 99 del 22 luglio 2011, chiarisce quanto previsto dalla Manovra Economica (D.L. 98/2011) e precisa che per i soggetti pensionati che percepiscono reddito dallo svolgimento di attività professionale, permane l'obbligo contributivo presso le Casse di appartenenza.

Pertanto i soggetti già pensionati dovranno essere assoggettati al versamento di un contributo soggettivo minimo alla Cassa di appartenenza, con aliquota non inferiore al 50 per cento di quella prevista in via ordinaria da ciascun ente per i propri iscritti. E' riconosciuta quindi l'esclusione dall'obbligo contributivo degli stessi alla gestione separata Inps.

L'Inps precisa che rientrano nell’ambito della Gestione Separata, tutti coloro che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, ovvero abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti.

Fonte: Inps


1 FILE ALLEGATO:
INPS - Circolare n° 99 del 22 luglio 2011
TAG: Contributi Previdenziali Lavoro Autonomo Circolari - Risoluzioni e risposte a Istanze