Normativa Pubblicata il 25/08/2010

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Energia pulita: Agevolazioni dal Fisco per l'utilizzo di impianti per uso personale

Tariffa omnicomprensiva agevolata per le persone fisiche e gli enti non commerciali che immettono in rete energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e non autoconsumata, utilizzata per alimentare la propria abitazione o la sede dell’organizzazione



Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 88 del 25/08/2010
Fonte: Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 88 del 25 agosto 2010 chiarisce che l’introduzione in rete dell’energia prodotta e non autoconsumata da parte di persone fisiche e enti non commerciali, con impianti non superiori a 20 kw utilizzati per alimentare la propria abitazione o la sede dell’organizzazione, non dà luogo a un’attività commerciale svolta abitualmente, dal momento che l’impianto è destinato prevalentemente a scopi “personali”.

La tariffa omnicomprensiva applicata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE spa) corrisposta ai soggetti di cui sopra, pertanto, non è imponibile ai fini Iva, mentre sul fronte delle imposte dirette va considerata come un reddito diverso.

In sintesi il trattamento fiscale della tariffa omnicomprensiva è il seguente:

Tariffa omnicomprensiva corrisposta: a persona fisica o ente non commerciale per l'energia prodotta da impianti di potenza fino a 20 kw posti al servizio dell'abitazione o della sede dell'ente

IVA

Non imponibile

II.DD.

Reddito diverso ai sensi dell'articolo 67, c. 1, lettera i) del TUIR

Tariffa omnicomprensiva corrisposta a: persona fisica o ente non commerciale per l'energia prodotta da impianti di potenza fino a 20 kw non posti al servizio dell'abitazione o della sede dell'ente, oppure, da impianti di potenza superiore a 20 kw; persona fisica o giuridica che svolge attività commerciale; soggetti che svolgono lavoro autonomo

IVA

Imponibile ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 633/1972

II.DD.

Ricavo ai sensi degli articoli 57 e 85 del TUIR


Ulteriore precisazione, la tariffa omnicomprensiva non è mai soggetta a ritenuta alla fonte del 4 per cento di cui all’articolo 28 del Dpr n. 600 del 1973, in quanto come già precisato costituisce un corrispettivo e non un contributo.

Fonte: Agenzia delle Entrate


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Risoluzione del 25/08/2010 n. 88
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