Domanda e Risposta Pubblicata il 07/10/2014

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Come va apposto il visto di conformità?

Ai fini del visto di conformità 2014 va verificato il limite di compensazione per ogni singola imposta



Il visto di conformità deve essere apposto “relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito” (art. 1, comma 574, Legge n. 147/2013).
Come già chiarito nella Circolare n. 10/E/2014, a differenza di quanto previsto per i crediti IVA di importo superiore ai 5.000 euro, per l'utilizzo dei crediti tributari di importo superiore a € 15.000 non è previsto espressamente l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione.
La stessa Circolare precisava, altresì, che il limite dei € 15.000 superato il quale scatta l'obbligo del visto di conformità si riferisce solo alla compensazione orizzontale (ossia tra crediti e debiti tributari riferiti ad imposte diverse) e non alla compensazione verticale (cioè, tra crediti e debiti relativi alla medesima imposta, ad esempio, utilizzo di un credito IRPEF per versare l'acconto IRPEF).
Inoltre, il limite di importo di 15.000 euro si riferisce a ciascuna tipologia di credito emergenti dalla dichiarazione, cioè va verificato per ogni singola imposta. Pertanto, se dalla dichiarazione dei redditi emergono due diversi crediti d’imposta rispettivamente di ammontare inferiore a 15.000 euro, ma complessivamente di importo superiore alla soglia, questi potranno essere utilizzati in compensazione senza apporre il visto di conformità.
Viceversa, l’utilizzo in compensazione di un credito per un importo superiore al limite di € 15.000, comporta l’obbligo di apposizione del visto su tutta la dichiarazione, anche in presenza di altri crediti – utilizzati o meno - di ammontare inferiore alla soglia.
Nel caso in cui il soggetto che utilizza in compensazione il credito d’imposta sia un soggetto diverso da quello che lo ha generato (ad esempio, nel caso di cessione del credito IRES nell'ambito del gruppo ex art. 43-ter, DPR n. 602/1973, oppure nell’ambito del consolidato nazionale). In tale ipotesi, secondo quanto affermato nella Circolare n. 28/E/2014, è necessario apporre il visto sia sulla dichiarazione del soggetto che utilizza il credito, sia sulla dichiarazione del soggetto che ha ceduto il credito.

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Fonte: Fisco e Tasse


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