Domanda e Risposta Pubblicata il 01/02/2010

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Quali sono gli adempimenti per il disabile che intende usufruire dell'esenzione dal bollo auto?

Documentazione da inviare solo il primo anno per l'esenzione bollo auto dei disabili



Il disabile che ha fruito dell’esenzione del pagamento del bollo deve, per il primo anno, presentare o spedire per raccomandata A/R all’Ufficio competente (della Regione o dell’Agenzia delle Entrate) la seguente documentazione:

1) certificazione attestante la condizione di disabilità;
3) fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell’intestatario  dell’auto, ovvero autocertificazione (nel caso in cui il veicolo sia intestato al  familiare del disabile).

La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento  non effettuato a titolo di esenzione, il ritardo non fa perdere il diritto all’agevolazione.

Gli uffici che ricevono l’istanza comunicheranno l’accoglimento o l’eventuale diniego.
 
L’esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue  anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l’istanza e ad inviare  nuovamente la documentazione.
Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni  per avere diritto al beneficio (ad esempio, perché l’auto viene venduta) l’interessato è  tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione. 
Ricordiamo che ciò vale per veicoli che rispettano  limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata sull'acquisto (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel).
FAQ RIVISTA AD APRILE 2013


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