Speciale Pubblicato il 08/07/2005

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Il trattamento fiscale delle erogazioni liberali - parte prima

di Rag. Lumia Luigia



Una nuova deduzione dal reddito - Il decreto legge n. 35 del 14.03.2005 (conv. in Legge n. 80 del 14.05.2005) ha introdotto una nuova disciplina per le erogazioni liberali a favore delle Onlus e del c.d. Terzo Settore.

Viene ora previsto che le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti IRES in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) nonché quelle erogate in favore di Associazioni di Promozione Sociale iscritte nell'apposito registro nazionale e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

Questa nuova deduzione troverà posto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2005 (Unico 2006).

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I presupposti per l'agevolazione

Il presupposto sicuramente più importante per l'applicazione di questa normativa di favore è che il soggetto destinatario dei fondi tenga le scritture contabili "atte a rappresentare con completezza e analiticita' le operazioni poste in essere nel periodo di gestione" e provveda a redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Alternatività con le norme del TUIR

Il decreto 35/2005 ricorda che resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi DPR n. 917/86.

Questo articolo dedicato agli imprenditori, infatti, consente la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 Euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato , a favore delle Onlus e per le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri.

D\'altra parte bisogna pure ricordare che l\'art. 15 comma 1 consente alle persone fisiche di detrarre dall\'imposta irpef lorda un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro dirette a vantaggio delle Onlus e delle Associazioni di promozione Sociale.

Ne consegue dunque che la nuova disciplina portata dal decreto legge n. 35 del 2005 non sostituisce le due citate agevolazioni: pertanto il contribuente dovrà operare un calcolo di convenienza e scegliere la normativa fiscalmente a lui più favorevole. In questo senso, infatti, si inserisce l\'art. 14 comma 6 del provvedimento che qui si discute, dove viene detto che la nuova deduzione \"…non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge\".

Le erogazioni liberali in natura: problemi applicativi

Il decreto legge n. 35/2005 fa espresso riferimento anche alle erogazioni in natura per le quali si pone dunque un problema di quantificazione visto che vi sono delle particolari soglie da rispettare (limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato comunque non superiore alla misura massima di 70.000 euro annui).

Il parametro di riferimento in questi casi rimane quello dell'art. 9 Tuir (determinazione dei redditi e delle perdite) che prevede la valorizzazione dei redditi e delle perdite in natura sulla base del valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti.
Il comma 4 di questo articolo chiarisce che si deve considerare il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari in condizione di libera concorrenza, al medesimo stadio di commercializzazione nel tempo e nel luogo in cui i beni sono stati acquisiti/prestati o nel tempo/luogo più prossimi.

Per quanto riguarda invece il limite, posto dal decreto, rappresentato dal reddito complessivo dichiarato si farà riferimento al risultato fiscale dell'esercizio al lordo di (eventuali) perdite provenienti da precedenti periodi di imposta.

La previsione di erogazioni in natura non ha riscontro nel Tuir e quindi il problema di optare tra agevolazioni alternative contenute in fonti normative diverse, come sopra visto, in questo particolare caso non si pone.

Le modificazioni riguardanti il Tuir

Il decreto legge n. 35, oltre a quanto fin qui detto, apporta in materia importanti innovazioni al Testo Unico delle imposte sui Redditi.

Viene ampliato l'ambito di operatività dell'articolo 10 Tuir in quanto si dispone ora la deducibilità Irpef anche per le erogazioni liberali in denaro a favore di università, fondazioni universitarie (di cui all'articolo 59 comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388) e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell\'università e della ricerca, compresi l'Istituto superiore di Sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

Per quanto invece concerne gli oneri di utilità sociale indicati all'art. 100 comma 2 Tuir la lettera c) viene ora completamente sostituita.

Di conseguenza diventano deducibili anche le erogazioni liberali a favore di università, fondazioni universitarie (di cui all\'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388) e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'Economia e del Ministro dell'istruzione ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

La decorrenza delle norme così modificate o integrate riguarderà il periodo di imposta 2005.

Disposizioni in materia di imposte indirette

Come previsto dal decreto al comma 8 dell'art. 14 gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali, sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili relativi agli atti di donazione, sono ridotti del novanta per cento.


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