Speciale Pubblicato il 06/12/2022

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Legge di bilancio 2023: definizione agevolata avvisi bonari

di dott. Giulia Casadio

Definizione agevolata avvisi bonari: sanzioni dovute al 3% (in luogo del 10%), senza riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo



Dalla Legge di Bilancio 2023 emerge un’importante novità in tema di definizione agevolata degli avvisi bonari (ex art. 36 bis D.p.r. n. 600/1973 e 54bis D.p.r. n. 633/1972). 

Vediamo il dettaglio.

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Definizione agevolata avvisi bonari: le novità 2023 in arrivo

In particolare, il DDL di Bilancio 2023 in bozza, si prevede che le somme dovute in seguito al controllo automatizzato delle dichiarazioni:

La novità è costituita dal fatto che le sanzioni saranno dovute nella misura del 3% (in luogo del 10%), senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

Tale norma si applica agli avvisi bonari (per le annualità sopra indicate), ma che non siano già scaduti al momento dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità (01 gennaio 2023).

Quindi, nel caso siano stati notificati gli avvisi bonari nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2022 potrebbe essere utile chiedere la dilazione degli importi dovuti, al fine di iniziare l’anno con un avviso bonario rateizzato e non decaduto.

In buona sostanza potranno essere definiti gli avvisi bonari il cui termine di pagamento non è ancora scaduto oppure quelli già rateizzati, il cui pagamento rateale (art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/1997) è ancora in corso alla data di entrata in vigore della norma. 

La definizione comporterà quindi che venga corrisposto:

Non si applicherà alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

Ulteriore novità è costituta dal fatto che le dilazioni di pagamento saranno concesse con 20 rate trimestrali e non più con 8 rate per importi inferiori ad €5.000,00. 

Unica conseguenza è costituita dall’aumento dei termini decadenziali previsti per la notifica delle cartelle di pagamento e contenuti nell’art. 25, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 602/1973; i termini saranno prorogati di un anno, in deroga all’art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente.



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