Speciale Pubblicato il 13/01/2022

Tempo di lettura: 7 minuti

Il lavoro nelle APS - Associazioni di Promozione Sociale

di Rendina avv. Paolo , Antonello Calabrese , Katia Arrighi

I lavoro nelle APS e i limiti numerici previsti dalla normativa di riferimento tra lavoratori dipendenti e volontari e l'obbligo di assicurazione infortuni e malattia



Lavorare nel mondo del Terzo settore comporta la necessità di avere delle attenzioni riguardo alle procedure da attuare e alle modalità con cui instaurare il rapporto di lavoro.  Con questo scritto cercheremo di porre attenzione sulle varie possibilità di impiego di maestranze qualificate o meno sia da un punto di vista di inquadramento giuslavoristico che sia da un punto di vista numerico con i limiti imposti dalla attuale normativa. 

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Chi sono le associazioni di promozione sociale

Partiamo con il narrare cosa si debba intendere con associazione di promozione sociale, il cui acronimo è APS. La definizione degli Enti del Terzo Settore è contenuta nel codice del Terzo settore che indica espressamente: 

“Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”.

La definizione specifica di APS la si ritrova nell’articolo 35 che riporta:

“Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all’articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati”.

La normativa previgente era contenuta nell’articolo 18 della Legge n. 383 del 7 dicembre del 2000, recante “Disciplina delle associazioni di promozione sociale", il quale stabiliva :

“Le associazioni di promozione sociale, per perseguire fini istituzionali, si avvalgono prevalentemente delle attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, potendo però, in casi di necessità particolare, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.”

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Normativa di riferimento dopo il Dlgs 117/2017

Ora invece? La Legge del 2000 è stata abrogata con l’entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017 che ha modificato la normativa di riferimento. 

Nello specifico il Capo II del Decreto, dedicato alle APS, indica che si applicano loro non solo gli articoli 35 e 36 ma anche tutte le disposizioni compatibili del Terzo settore purché non derogate da norme particolari.

Articolo 35  

Le APS devono avvalersi prevalentemente del lavoro volontario dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati . 

Articolo 36

Le APS, laddove sia necessario ai fini dello svolgimento della attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità possono avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo  o di altra natura anche dei propri associati salvo     quanto disposto dall’articolo 17 comma 5 

Articolo 17 D.lgs. 117/2017

comma 1

Gli enti del terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività  e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale 

Comma 2

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta,   svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche  per  il  tramite di un ente del Terzo  settore,   mettendo  a  disposizione   il proprio tempo e le   proprie  capacità  per   promuovere  risposte  ai  bisogni delle  persone  e   delle  comunità  beneficiarie   della  sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. 

Comma 3

L’attività del volontario non può essere retribuita   in  alcun  modo   nemmeno  dal  beneficiario.   Al   volontario   possono    essere  rimborsate dall'ente  del   Terzo  settore  tramite   il  quale  svolge   l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e  documentate   per l’attività prestata, entro   limiti  massimi  e   alle  condizioni  preventivamente stabilite  dall'ente   medesimo.  Sono  in   ogni  caso  vietati rimborsi spese di tipo forfetario

Comma 4 

Ai fini di cui al comma 3, le spese  sostenute  dal   volontario  possono essere rimborsate anche a fronte  di  una   autocertificazione  resa ai sensi dell'articolo  46  del   decreto  del  Presidente   della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché' non  superino  l'importo   di 10  euro  giornalieri   e  150  euro   mensili  e  l'organo   sociale  competente deliberi sulle  tipologie  di   spese  e  le  attività  di  volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi. 

Comma 5

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato  o  autonomo   e  con  ogni   altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente  di   cui  il  volontario   e' socio o associato o tramite il   quale  svolge  la   propria  attività  volontaria. 

Comma 6 

Ai fini del presente Codice non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli  organi   sociali  nello  svolgimento delle loro funzioni. 

Comma 7  

Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all’estero a titolo volontario   nelle    attività   di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché' agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.

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I limiti numerici dei dipendenti e volontari

Da una analisi della disciplina si comprende che non si possa in alcun modo operare con dipendenti e volontari in numero libero ma che, al contrario, vi siano dei limiti numerici: il 50 per cento deve essere composto da volontari oppure il 5 % degli associati. I due parametri di calcolo sono alternativi. 

Sul punto è importante la nota del Ministero del lavoro n. 18244 del 30 novembre 2021 che chiarisce i criteri da utilizzare ai fini del calcolo nelle ODV e nelle APS delle percentuali stabilite dal Codice del Terzo settore per l’utilizzo di prestazioni di lavoro retribuito in rapporto al numero dei volontari. 

I chiarimenti della nota ministeriale riguardano il conteggio per teste e non in percentuale per le ore dedicate alla attività e bisogna considerare il numero dei volontari iscritti al registro e il numero dei dipendenti o parasubordinati dotati di una prestazione posizione previdenziale. 

Il registro deve essere vidimato rispetto alla sua utilizzazione nota 7180 del 28 maggio 2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e devono essere iscritti i volontari non occasionali  ( non esiste una definizione precisa di volontario non occasionale ma presumibilmente si può intendere come tale colui il quale non lavora con assiduità e continuità nel proprio impegno).

Riguardo ai dipendenti  sono da considerare esclusi i lavoratori occasionali e quanto svolgono prestazioni di lavoro autonomo una tantum, mentre i lavoratori part time pesano nel calcolo come un lavoratore full time. 

La nota afferma altresì che la verifica dei parametri di cui sopra potrà essere disposta dagli uffici del Runts non tanto in sede di iscrizione, ma durante il controllo periodico o per mezzo di accertamenti d’ufficio.

Particolare attenzione deve essere prestata all’articolo 36 che fa riferimento all’articolo 17 comma 5 nella parte in cui dice che il socio volontario non può essere nel contempo lavoratore subordinato o autonomo a servizio del medesimo ente per il quale presta la propria attività di volontariato. 

Riguardo alla forma di assicurazione, esclusa fino ad ora dal mondo del volontariato se non su base volontaristica, diviene obbligatoria anche per i soci volontari che devono essere assicurati contro gli infortuni e contro le malattie connesse alla attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi. 

Relativamente al rimborso spese l’articolo 17 ai commi 3 e 4 stabilisce che l’attività di volontario non può in nessun modo essere retribuita, fatta eccezione per le spese effettivamente sostenute.

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TAG: Terzo Settore e non profit