Speciale Pubblicato il 12/11/2021

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Normativa internazionale di sicurezza sociale: la totalizzazione dei periodi assicurativi

di Rag. Rodella Luigi

Totalizzazione contributiva - Principio di territorialità - Totalizzazione contributiva e multipla



La nostra epoca è caratterizzata da una mobilità lavorativa transnazionale che interessa sempre di più tutti i settori e tutte le attività lavorative.
 Questo fenomeno è un aspetto positivo della vita moderna in quanto, attraverso scambi di esperienze lavorative è possibile mettere a contatto diverse culture, razze e tradizioni, superando pregiudizi che quasi sempre sorgono a causa della mancata conoscenza fra le varie popolazioni.
Inoltre, con la sempre più estesa globalizzazione dei mercati e con la delocalizzazione delle imprese, i fenomeni migratori costituiscono un normale mezzo di distribuzione e di trasferimento di risorse umane nell’ambito della varie nazioni, soprattutto verso le aree più industrializzate del nostro pianeta.

Un freno a questo fenomeno di migrazione tecnologica, è sempre stato originato dal timore della perdita di benefici legati alla sicurezza sociale acquisiti dai lavoratori nel Paese di origine, soprattutto se questa migrazione interessa lavoratori provenienti da aree particolarmente evolute nell’ambito dell’assistenza e previdenza sociale.

Per questo motivo si è reso necessario disciplinare ed omogeneizzare sia sul piano giuridico che su quello previdenziale le diverse legislazioni sociali dei Paesi interessati a questi fenomeni migratori.

Gli strumenti giuridici utilizzati dai vari Stati sono quelli dei trattati e degli Accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale.

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Efficacia nello spazio della legislazione sociale – principio della territorialità

Principio fondamentale della legislazione sociale è quello della territorialità, “lex loci laboris”; tale principio sancisce che la legge si applica nel luogo in cui avviene la prestazione, indipendentemente dalla provenienza del lavoratore.

Secondo tale premessa, si rende evidente che, qualora non ci fossero deroghe al principio generale, il lavoratore residente in Italia, non avrebbe particolari stimoli a varcare il confine nazionale per motivi di lavoro, in quanto si verrebbe a trovare privo della tutela, a lui data in loco, dalla Legislazione sociale italiana.

L’attuazione del mercato comune europeo prima e lo sviluppo di un mercato globale mondiale dopo, hanno determinato, in particolari casi, il superamento dei limiti posti all’efficacia nello spazio della legislazione sociale italiana, apportando alcune eccezioni al principio di territorialità. Ciò si è reso possibile nei paesi della CEE e in alcuni altri Paesi legati all’Italia da interessi economici di reciprocità.

La stipulazione di alcune convenzioni internazionali, ha previsto il superamento del principio della territorialità per quanto concerne la previdenza e l’assistenza sociale. Le convenzioni che interessano il nostro Paese riguardano gli accordi intrapresi con l’Europa e quelli con altre nazioni extraeuropee.

La totalizzazione contributiva

Un aspetto particolarmente importante nell’ambito degli accordi bilaterali riguarda la totalizzazione dei periodi assicurativi, per mezzo della quale è possibile perfezionare il diritto alle varie prestazioni previste nei vari Stati oggetto dell’accordo, utilizzando i periodi compiuti nell’altro Stato (nella ipotesi di totalizzazione semplice) oppure negli altri Stati contraenti (nelle ipotesi di totalizzazione multipla).

Questo strumento è molto importante nei confronti di quelle maestranze che per particolari motivi, hanno dovuto prestare la propria opera in Paesi diversi nel corso della loro esistenza lavorativa. Si pensi ad esempio ai lavoratori dipendenti d’imprese multinazionali, trasferiti in capo ad altre società consociate per poter addestrare le maestranze locali.

Questo fenomeno è frequente, quando si devono costituire aziende in luoghi scarsamente industrializzati, ove operano lavoratori con professionalità diverse da quella richiesta.

In base al principio della territorialità sopra enunciato, il lavoratore trasferito dovrebbe essere iscritto presso gli Istituti e gli Enti di previdenza e di assistenza, presso i quali svolge la propria attività. E’ inoltre noto che i rispettivi regolamenti prevedono, al fine di beneficiare delle varie prestazioni, di un certo periodo di permanenza nell’ambito di ciascun Istituto od Ente, per cui, un lavoratore itinerante in più Paesi, potrebbe non raggiungere la misura minima in ciascun Ente considerato separatamente, mentre invece potrebbe perfezionare il requisito alla prestazione, sommando i vari periodi.

In questi casi gli accordi prevedono una deroga al principio generale di territorialità, introducendo alcuni correttivi, come ad esempio il distacco e la proroga al distacco, periodi nei quali il lavoratore rimane iscritto presso gli Istituti originari, ed il criterio della totalizzazione, che come abbiamo anticipato, consiste nel considerare in modo fittizio i periodi di lavoro prestati in altri Stati che da soli non darebbero luogo ad alcuna prestazione.

La somma dei periodi assicurativi è fittizia, e si differenzia dagli istituti del trasferimento e della ricongiunzione in quanto le contribuzioni rimangono acquisite negli Istituti ed Enti dove a suo tempo erano stati versati.

La totalizzazione può riguardare tutte le assicurazioni previste dalla Legislazione sociale; nel settore pensionistico, questo istituto assume una specifica rilevanza.

Al fine di procedere alla totalizzazione è indispensabile avere maturato dei periodi di assicurazione presso gli Stati contraenti. Ogni singolo accordo disciplina la diversa durata dei periodi per i quali è possibile procedere alla totalizzazione; ad esempio i regolamenti CE non prevedono la possibilità di totalizzare periodi inferiori all’anno, mentre invece altri accordi come ad esempio il Brasile, il periodo minimo è di una settimana.

La totalizzazione non opera nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia già maturato autonomamente nello Stato presso il quale richiede la prestazione pensionistica, i requisiti previsti per la pensione.

La totalizzazione multipla

E’ possibile totalizzare solo ai fini pensionistici, periodi di lavoro effettuati in vari Stati, contemplati dagli accordi.
In virtù dell’applicazione della totalizzazione multipla è possibile conseguire un diritto di pensione per periodi prestati in Stati non legati tra loro da un accordo multilaterale.

Il calcolo delle prestazioni pensionistiche con il sistema del pro-rata.

I contributi versati negli altri Stati e oggetto della totalizzazione, vengono considerati ai fini del diritto delle prestazioni e non della misura.

Ogni Stato contraente si accolla, sotto un punto di vista finanziario, solo quella parte di prestazioni che corrispondono alle contribuzioni versate in detto Stato.
 Per eseguire il conteggio, lo Stato contraente che procede al calcolo dovrà fare ricorso alla procedura del calcolo del pro-rata che consiste nel calcolare una pensione teorica, considerando tutti i periodi, sia quelli totalizzati che quelli riferiti allo Stato contraente che procede al conteggio, come se fossero stati compiuti in base alla propria legislazione, al proprio regolamento ed al proprio sistema di calcolo.
 Ai periodi svolti presso gli altri Stati vengono attribuiti dei valori medi determinati sulla base delle retribuzioni ipotetiche che il lavoratore avrebbe percepite sul proprio territorio.

Determinata così la retribuzione teorica, si procedere alla riduzione dei periodi effettuati all’estero, moltiplicando detta retribuzione per una frazione che al numeratore riporta i periodi effettuati nello Stato che procede al calcolo ed al denominatore il totale di tutti i periodi.



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