Speciale Pubblicato il 27/01/2020

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Mutui per l’acquisto “prima casa”: rinegoziazione e surroga

di Staff di Fiscoetasse

Il Decreto Fiscale prevede procedure di rinegoziazione del mutuo per non perdere la “prima casa” pignorata



Le novità introdotte con il Decreto Fiscale (D. L. n. 124 del 2019) e convertito con Legge n. 157 del 2019, hanno riguardato anche i mutui contratti per l’acquisto della “prima casa”.

In particolare l’ art. 41-bis, tratta dei “Mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva”.

Il legislatore ha previsto agevolazioni a favore del debitore-consumatore la cui abitazione principale sia stata sottoposta a pignoramento effettuato dalla banca o da una società veicolo, creditrice ipotecaria di primo grado.

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La rinegoziazione e la surroga

Le opportunità previste nell'art. 41-bis del Decreto Fiscale concesse al debitore per evitare di perdere la “prima casa” acquistata sono essenzialmente due:

  1. richiesta di rinegoziazione del mutuo contratto con la stessa banca che ha avviato la procedura esecutiva o che sia intervenuta per il recupero del proprio credito da rimborso;
  2. richiesta di un finanziamento a una banca terza che si surroga nella garanzia ipotecaria esistente. Il ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo esistente.

Chi può accedere alle agevolazioni e quali condizioni sono richieste

Per poter usufruire delle agevolazioni introdotte dal legislatore sono necessarie le seguenti condizioni:

Modalità di accesso e svolgimento della procedura

Si riportano di seguito le principali fasi di svolgimento della procedura dettate dalla nuova normativa:

La richiesta dei familiari

Si segnala che, qualora l’istanza del debitore venga rigettata, i suoi parenti o affini entro il terzo grado possono procedere in tal senso.

Ove il giudice conceda il finanziamento o la rinegoziazione del mutuo, viene pronunciato decreto di trasferimento dell’immobile a favore dei familiari, mentre il debitore mantiene il diritto di abitazione per i successivi 5 anni.

Il debitore può comunque chiedere la retrocessione della proprietà dell’immobile trasferito ai parenti rimborsando le somme già versate da questi ultimi al soggetto finanziatore e accollandosi il mutuo residuo.

Il decreto interministeriale

Da ultimo si segnala che, l’art. 41-bis del Decreto Fiscale stabilisce la necessità di fissare le ulteriori modalità di applicazione della procedura in oggetto, tramite apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita, per gli aspetti di sua competenza, la Banca d'Italia.

Si attende pertanto l’emanazione di detto decreto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D. L. n. 124 del 2019, come previsto dalla norma.



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