Speciale Pubblicato il 25/11/2019

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Accertamento induttivo: metodologie puntuali per definire il reddito

di Dott. Roberto Bianchi

I criteri necessari per la determinazione presuntiva della percentuale di ricarico effettiva in fase di accertamento induttivo, secondo la Cassazione



Nell’ambito della rettifica della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Iva, la determinazione in via presuntiva della percentuale di ricarico effettiva sul prezzo della merce venduta, in fase di accertamento induttivo, deve avvenire adottando un criterio che risulti coerente con la natura e le caratteristiche dei beni presi in esame, applicato a un campione di elementi selezionati in maniera appropriata e costruito su una media aritmetica o ponderale, scelta in base alla composizione del campione di beni.
A tale conclusione è giunta la Cassazione attraverso l’ordinanza n. 8143/2019.  Di seguito qualche considerazione a margine della pronuncia .

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Sul tema vedi anche il Commento a sentenza: "Analitico induttivo: basta un solo elemento"

Per approfondire  ti puo essere utile  il nostro Approfondimento:  "Nuovi indirizzi per l'accertamento nella circ.19/e/2019)" 

nonché il completo "Accertamento , controlli e processo tributario" di C. Nocera  (Libro di carta Maggioli editore pagg. 402) 

 

Accertamento induttivo e correttezza contabile sostanziale

Il contesto normativo in cui si inserisce la vicenda in esame è quello che regola i c.d. metodi di accertamento per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili tra i quali rientra, a pieno titolo, quello analitico-induttivo secondo il quale, la sussistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate, risulta essere desumibile anche in presenza di mere presunzioni semplici, purché corroborate dai requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Tale metodologia di controllo incide sulla determinazione di singoli componenti, ma la qualificazione del reddito continua a essere effettuata sulla base delle risultanze del bilancio e della contabilità la quale, pertanto, non viene considerata tout court inattendibile.

La sentenza in esame prende le mosse da un accertamento di tipo analitico-induttivo basato sulle percentuali di ricarico, di cui all’art. 39 co. 1 lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, per il quale “l’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti”.

Il fatto che la contabilità sia formalmente regolare non prova affatto che ciò che in essa è rappresentato corrisponda al vero dal momento che, soprattutto nelle realtà di piccole dimensioni, la contabilità rappresenta soltanto ciò che l’imprenditore ha piacere di enunciare.

Più in particolare è stato correttamente rilevato che, la metodologia di determinazione analitico-contabile dei redditi può essere adatta esclusivamente alle grandi imprese, le quali necessitano di un impianto di rilevazione contabile finalizzato non tanto a determinare il reddito imponibile, ma piuttosto a garantire una regolare gestione dell’azienda, tenuto conto che la contabilità viene posta a presidio dell’organizzazione aziendale e soltanto in via collaterale diviene funzionale alla determinazione della ricchezza tassabile.

Tutto ciò premesso è tuttavia necessaria la sussistenza di un punto di partenza che permetta di evitare un uso indiscriminato delle stime da parte degli organi accertatori considerato che, nelle verifiche tributarie, è indispensabile procedurizzare i controlli.

La correttezza della contabilità andrebbe indagata sempre sul piano sostanziale e non formale in quanto l’infedeltà sostanziale delle registrazioni contabili viene frequentemente rivelata proprio dalla sua incoerenza rispetto alla realtà fattuale.

Un commento alla decisione della Cassazione

Pur non conoscendo nel dettaglio i termini della fattispecie concreta, sembra potersi affermare che la decisione della Corte Suprema sia corretta.

Sarebbe infatti estremamente pericoloso assegnare alle percentuali di ricarico una forza presuntiva (sebbene relativa) tale da invertire l’onere della prova a carico del contribuente.

D’altronde, si tratta di ricostruzioni matematiche, sorrette sicuramente da una certa logica, ma alle quali manca di default quella personalizzazione necessaria a rafforzare un mero indizio e a rivestirlo di forza presuntiva. Senza un intervento umano capace di calare l’esito dell’elaborazione statistico matematica sul caso concreto, la percentuale di ricarico rimane un banale dato numerico.


1 FILE ALLEGATO:
Sentenza Cassazione 8143 2019 acc induttivo

TAG: Accertamento e controlli