Speciale Pubblicato il 15/10/2018

Tempo di lettura: 5 minuti

Nuove opportunità per i commercialisti con la Riforma della Crisi d'impresa

di Avv. Laura Biarella

La riforma fallimentare e delle procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza in via di approvazione apre nuove possibilità professionali



Countdown per la scadenza della delega che assegna al Governo il compito di ridefinire, e dare il conseguente via libera, col necessario intervento di Ministeri e Parlamento, all’epocale riforma sulle procedure concorsuali. La bozza di decreto, nell’ultima versione del 4 ottobre scorso, chiama ad operare, all’interno dei più moderni, seppur complessi, interventi in favore delle imprese in crisi, anche i dottori commercialisti. E ciò si traduce, nell’ambito della carriera di molti (commercialisti ed esperti contabili), nell’apertura di innovative, ed al contempo interessanti, opportunità professionali.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Elaborazione degli indicatori della crisi (Articolo 13)

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili viene chiamato ad elaborare i cd. indicatori della crisi, ovvero dei rilevatori che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di una crisi in atto:

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili elabora indici specifici con riferimento:

Tenendo conto delle specificità delle singole imprese, che potrebbe rendere gli indici elaborati concretamente inidonei a evidenziare la possibile situazione di crisi, la stessa bozza di decreto prevede che l’impresa, nella nota integrativa al bilancio di esercizio, possa dichiarare le ragioni per le quali ritiene inadeguati gli indici elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed indicarne altri, ritenuti più idonei. In tal caso, un professionista indipendente, quindi anche un  commercialista, attesterà l’adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell’impresa e, a partire dall’esercizio successivo, l’impresa sarà “valutata” sulla base di questi diversi indici.

Lo stesso progetto di decreto individua come indicatori di crisi:

Delegati all’interno del comitato dei creditori (Articolo 138)

La riforma in esame conferma il ruolo di perito ed esperto della materia al dottore commercialista, già assegnato dalla precedente disciplina. In particolare, la norma che attiene alle modalità di funzionamento del comitato, organo titolare di poteri sempre più ampi (pareri vincolanti, autorizzazioni), che si pone come necessario interlocutore del curatore nella gestione del patrimonio oggetto della liquidazione, prevede la possibilità che un componente possa delegare, a sue spese e previa comunicazione al giudice delegato, a un avvocato o un dottore commercialista l’espletamento delle sue funzioni anche solo in parte e quindi, ad esempio, quando gli atti da autorizzare o i pareri da fornire comportino complesse valutazioni tecniche.

In sintesi il comitato dei creditori deve essere nominato:

E inoltre:

Componenti dell’OCRI (Articolo 352)

L’art. 16 prevede l’istituzione dell’OCRI - Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa - presso ciascuna CCIAA, con il compito di:

Al contempo, l’art. 17, statuisce che, ricevuta:

il referente procede senza indugio a:

Tuttavia, fino alla istituzione presso il Ministero della giustizia dell’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza (disciplinato all’articolo 356), i componenti del sunnominato collegio (quindi, di cui all’articolo 17, comma I, lettere a) e b), sono individuati tra i soggetti iscritti:

i quali abbiano:

Componenti dell’ Osservatorio permanente (Articolo 353)

 Il Ministro della giustizia istituisce, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico, un osservatorio permanente sull’efficienza:

L’osservatorio è composto da nove componenti, dei quali:

Incaricati nelle procedure (Articolo 358)

Nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza, possono essere chiamati a svolgere le funzioni di:

varie figure, tra le quali, la prima categoria elencata dalla disposizione riguarda, appunto, gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (oltre che quelli iscritti all’albo degli avvocati).



TAG: Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza