Speciale Pubblicato il 20/09/2018

Tempo di lettura: 2 minuti

Quando il commercialista è responsabile della frode del cliente

di Avv. Laura Biarella

Un sentenza della Corte di Cassazione stabilisce quando il commercialista puo' essere chiamato a rispondere della frode fiscale del cliente



Il commercialista non è responsabile della frode se il cliente non dimostra che il progetto criminoso era imputabile al consulente stesso
Il commercialista può essere chiamato a rispondere, a titolo di concorso, per la violazione tributaria posta in essere dal cliente, quando ciò avvenga in modo seriale, attraverso l’elaborazione e la commercializzazione di modelli di evasione dei quali lo stesso sia consapevole ispiratore della frode, anche se poi il beneficio conseguito ricade solamente sul cliente. Ciò nonostante l’imprenditore, che pone in essere la frode, è sempre responsabile, ed in specie quando non sia in grado di dimostrare la sua estraneità al progetto criminoso che intende scaricare sul Commercialista.

L'articolo continua dopo la pubblicità

I reati e le pene

Un uomo, nei due gradi di merito, era stato ritenuto responsabile:

pertanto:

I fatti

Al ricorrente era stato contestato, in qualità di socio accomandatario illimitatamente responsabile e di amministratore di una società di persone, dichiarata fallita nel 2011, di:

Il ricorso

Nel ricorso per Cassazione, ritenuto infondato dalla Corte, con conseguente conferma della condanna (Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 6 settembre 2018, n. 40100), l’uomo rileva, peraltro, che la documentazione contabile e fiscale era tenuta da consulenti esterni, sicché lo stesso non doveva rispondere del loro operato per mera mancata vigilanza.

L’orientamento della Corte

I giudici rammentano che, secondo la giurisprudenza in tema di reati tributari:

Il principio affermato dalla Corte per il concorso al reato del commercialista

Anche il consulente fiscale può essere responsabile a titolo di concorso per la violazione tributaria commessa dal cliente quando in modo seriale, mediante l’elaborazione e commercializzazione di modelli di evasione sia stato consapevole e cosciente ispiratore della frode, pure se di questa ha beneficiato solo il cliente. Certamente non può andare esente da responsabilità l’imprenditore che ha posto in essere la frode, specie se non sia in grado di dimostrare la sua estraneità al progetto criminoso che vuole scaricare sul commercialista.



TAG: Accertamento e controlli Giurisprudenza