Speciale Pubblicato il 02/03/2016

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Separazione e divorzio: trasferimenti immobiliari sempre esenti

di Brandi Dott. Francesco

La Cassazione 3110/2016 afferma che tutti i trasferimenti immobiliari collegati ad una separazione o un divorzio sono esenti da imposte



L’esenzione di cui all'art. 19 della L. n. 74/1987 si applica a tutti gli atti di trasferimento immobiliare relativi ai procedimenti di separazione e divorzio, e non solamente a quelli attuativi degli obblighi connessi al godimento della casa familiare, all’affidamento della prole, al suo mantenimento o a quello del coniuge . Questo quanto afferma la sentenza di Cassazione n. 3110 del 17 febbraio 2016 confermando un nuovo indirizzo giudrisprudenziale sul tema .

IL CASO

La vicenda nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato una serie di imposte (registro, ipotecaria e catastale) in relazione ad un atto di trasferimento di un terreno effettuato in attuazione degli obblighi conseguenti ad un accordo di separazione consensuale disconoscendo così i benefici di cui all’art. 19 della legge n. 74 del 1987. Secondo l’Ufficio non era applicabile al caso di specie il trattamento di esenzione, usufruibile di contro solo per gli atti attuativi degli obblighi connessi all’affidamento della prole, al suo mantenimento o a quello del coniuge o al godimento della casa di famiglia. I gradi di merito si concludevano a favore del contribuente.

L’Agenzia delle Entrate proponeva allora ricorso per Cassazione, denunciando la violazione di legge (art. 19 della legge 74 del 1987) in quanto il trasferimento immobiliare in questione era avvenuto solo occasionalmente nell’ambito della procedura di separazione dei coniugi, non rappresentandone un contenuto necessario degli accordi di separazione: per questo motivo non poteva trovare applicazione il regime di esenzione confermato dai giudici tributari di merito.

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Trasferimenti immobiliari nei procedimenti di separazione e divorzio: trattamento tributario

L'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 dispone che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa". Come precisato dalla Corte Costituzionale con sentenza 11 giugno 2003, n. 202, l’esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale, che giustifica il beneficio fiscale con riferimento agli atti del giudizio divorzile, è altresì presente nel giudizio di separazione, in quanto finalizzato ad agevolare e promuovere, in breve tempo, una soluzione idonea a garantire l’adempimento delle obbligazioni che gravano sul coniuge non affidatario della prole. Dal punto di vista oggettivo, le agevolazioni di cui al citato art. 19 si riferiscono a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici ‘relativi’ al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18/E del 2013, intervenendo nel merito dell'applicazione della norma agevolativa, ha chiarito che l'esenzione si applica, oltre che agli accordi patrimoniali riferibili direttamente ai coniugi - come quelli che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili e immobili all'uno o all'altro coniuge - anche ad accordi contenenti disposizioni negoziali in favore dei figli, purché la mediazione raggiunta sia elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.

(...)

La Cassazione, con la pronuncia in commento ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate: nel lungo percorso argomentativo della pronuncia i giudici ricordano innanzitutto la sentenza della Cassazione n. 15231 del 2001. Tale pronuncia aveva recepito un remoto indirizzo dottrinale che, nell’ambito degli accordi di separazione, distingueva tra contenuto necessario e contenuto eventuale, dovendo ricomprendersi nel primo il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa familiare in funzione del superiore interesse dei figli e la previsione – eventuale – dell’assegno di mantenimento a carico di uno dei due coniugi.  Tra i contenuti eventuali rientrano i patti che trovano solo “occasione” nella separazione, rappresentati da accordi patrimoniali autonomi.

Facendo leva su tale distinzione, la giurisprudenza successiva, cui l’Amministrazione finanziaria si richiama (anche alla luce di alcuni documenti di prassi), riconosceva l’esenzione "a tutti gli atti e convenzioni che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all’uno o all’altro coniuge", (cfr., tra le altre, Cass. n. 7493/02; Cass. n. 16171/03) o anche in favore dei figli (cfr. Cass. n. 860/14), mentre "l’esenzione non opera quando si tratti di atti ed accordi che non siano finalizzati allo scioglimento della comunione tra coniugi conseguente alla separazione, ma siano soltanto occasionalmente generati dalla separazione".

Con la pronuncia in commento i giudici di legittimità hanno ritenuto superato il suddetto indirizzo interpretativo in ragione del mutato contesto normativo di riferimento (negoziazione assistita dagli avvocati per separazione consensuale, divorzio e modifica delle condizioni, legge sul divorzio breve) in virtù del quale deve riconoscersi il carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare, di lì a breve, nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile. In tale contesto “non sembra, infatti, potersi più ragionevolmente negare - quale che sia la forma che i negozi concretamente vengano ad assumere - che detti negozi siano da intendersi quali ‘atti relativi al procedimento di separazione o divorzio’, che, come tali possono usufruire dell’esenzione di cui all’art. 19 della L. n. 74/1987 nel testo conseguente alla pronuncia n. 154/1999 della Corte costituzionale, salvo che l’Amministrazione contesti e provi, secondo l’onere probatorio cedente a suo carico, la finalità elusiva degli atti medesimi”. 

Finalità elusiva che nel caso concreto non è stata contestata dall’Ufficio, che ha giustificato la ripresa a tassazione unicamente in ragione dell’insussistenza di un rapporto di causalità necessaria con il procedimento di separazione personale tra i coniugi. 

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TAG: Giurisprudenza Imposta di registro Ipotecaria e catastali