Speciale Pubblicato il 16/07/2015

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Rivalutazione terreni e partecipazioni in Unico 2015

di Petruzzellis Dott. Giovanni

I contribuenti che hanno optato per la rivalutazione nel 2015 dovranno riepilogarne i dati in Unico 2016, vediamo in Unico 2015 le rivalutazioni del 2014



Il 30 giugno è scaduto il termine per redigere e asseverare la perizia giurata di stima al fine di beneficiare della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate detenute al 1° gennaio 2015, in seguito alla riapertura prevista dall'ultima Legge di Stabilità. Nei medesimi termini occorreva versare la prima o unica rata dell'imposta sostitutiva sul valore rideterminato nella perizia.

Ripercorrendo brevemente la genesi della disposizione, si ricorda che l'articolo 1, comma 627, della Legge 190/2014 ha disposto l'ennesima proroga dell'agevolazione introdotta dagli articoli 5 e 7 della Legge 448/2001 e riproposta più volte nel corso degli anni.

Tuttavia, a differenza dei precedenti interventi normativi, la Legge di Stabilità 2015 ha previsto un raddoppio delle aliquote dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione, rideterminate dal 4 all'8 per cento per la rivalutazione di terreni e partecipazioni qualificate e dal 2 al 4 per cento per le partecipazioni non qualificate. L'operazione consente di assumere il costo di acquisto rivalutato ai fini della determinazione dei “redditi diversi” all'atto della futura cessione , con la possibilità di far emergere una minor plusvalenza imponibile ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR.

I contribuenti che hanno optato per la rivalutazione nel 2015 sono tenuti a riepilogarne i dati nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di perfezionamento (UNICO PF 2016).

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In Unico 2015 gli effetti delle rivalutazioni operate nel 2014

Nel modello UNICO di quest'anno, invece, devono essere indicati i dati riferibili alla rivalutazione i cui termini sono stati definiti dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013). I dati che devono essere riportati nel modello UNICO PF 2015 sono pertanto relativi ai beni posseduti al 1° gennaio 2014 , il cui valore è stato rideterminato entro la data del 30 giugno 2014 e in relazione ai quali è stata versata la prima (o unica) rata dell'imposta sostitutiva.

Anche per il 2014, infatti, il pagamento poteva essere dilazionato fino a un massimo di tre rate di pari importo, con applicazione degli interessi nella misura del 3% annuo, da effettuarsi entro:

- 30 giugno 2014 (prima rata)
- 30 giugno 2015 (seconda rata)
- 30 giugno 2016 (terza rata)

Le informazioni richieste vanno inserite nella sezione VII del  quadro RT per le partecipazioni e nella sezione X del  quadro RM  per i  terreni edificabili e a destinazione agricola.

In entrambi i casi, in dichiarazione è necessario indicare il valore rivalutato risultante dalla perizia, la percentuale e l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta, nonché l'importo di quella eventualmente già versata in occasione di precedenti rivalutazioni.

Si ricorda infatti che, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.L. 70/2011, i soggetti che si avvalgono nuovamente dell'agevolazione possono scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta quella già versata  con riferimento a  precedenti rivalutazioni relative ai medesimi beni.

In alternativa alla compensazione è possibile chiedere il  rimborso dell'imposta sostitutiva già versata entro il termine di  48 mesi  dalla data di versamento dell'intera imposta o della prima rata. La somma chiesta a rimborso non può comunque eccedere l'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione effettuata.

Quadro RM - Rivalutazione dei terreni

I dati relativi alla rivalutazione dei terreni posseduti al 1° gennaio 2014, devono essere indicati nel quadro RM, dal rigo RM20 a RM22 di UNICO 2015.

Nell'esaminare le modalità di compilazione, si consideri il caso di un contribuente che nel 2014 ha effettuato la rivalutazione di un terreno di sua proprietà. Il valore risultante dalla perizia di stima asseverata è pari a 200.000 euro. Si supponga inoltre che in relazione al medesimo terreno il contribuente abbia già versato un' imposta sostituiva di 6.000 euro in occasione di un precedente affrancamento.

L'imposta sostitutiva è pari al 4% del valore periziato (200 mila euro), ossia 8.000 euro. L'importo effettivamente dovuto, pari a 2.000 euro, al netto di quanto già corrisposto in occasione della precedente rivalutazione, è stato corrisposto in unica soluzione entro il 30 giugno 2014.

Il  rigo RM 20  del Modello UNICO 2015 PF è compilato come segue:

•  colonna 1 valore rivalutato risultante dalla perizia di stima: 200.000,00
•  colonna 2 ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione: 8.000,00
•  colonna 3 importo già versato in occasione del precedente affrancamento: 6.000,00
•  colonna 4 differenza tra gli importi indicati nelle colonne 2 e 3: 2.000,00

La colonna 5 non deve essere barrata in assenza di opzione per la rateazione dell'imposta sostitutiva residua. Allo stesso modo non deve essere evidenziata la casella 6, da barrare esclusivamente qualora l'importo dell'imposta sostitutiva residua è parte di un versamento cumulativo.

Quadro RT - Rivalutazione delle partecipazioni non quotate

I dati relativi alla rivalutazione delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2014, devono essere indicati nel quadro RT al rigo RT105 ed RT106.

Si consideri il seguente esempio di compilazione riferito a un contribuente che nel 2014 abbia rivalutato una partecipazione non qualificata detenuta in una società a responsabilità limitata. Il valore risultante dalla perizia di stima asseverata è pari a 30.000 euro . L' imposta sostitutiva dovuta è pari a 600 euro (30.000 x 2%).

Il contribuente ha scelto di versare l'imposta sostitutiva in tre rate, di cui la prima corrisposta entro il 30 giugno 2014.

Il  rigo RT 105 del Modello UNICO 2015 PF deve essere compilato come segue:

•  colonna 1 valore rivalutato risultante dalla perizia di stima: 30.000,00
•  colonna 2 codice “2” identificativo delle partecipazioni non qualificate
•  colonna 3 imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione: 600,00
•  colonna 6 barrare la casella “Rateizzazione”

Le conseguenze dell'omessa compilazione dei quadri RM ed RT

L' omessa indicazione  nel modello UNICO dei dati relativi alla rivalutazione configura una  violazione di tipo formale , per la quale si rendono applicabili le sanzioni previste dall'art. 8, comma 1 del D. Lgs. n. 471/1997 ( da 258 a 2.065 euro ).

L'opzione per la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.

L'omessa compilazione dei quadri RM ed RT, pertanto, non pregiudica gli effetti della rivalutazione, che resta così valida (si veda la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 15 febbraio 2013, par. 4.3).



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