Speciale Pubblicato il 28/02/2014

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Comunicazione operazioni da San Marino

di Staff di Fiscoetasse

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12.02.2014, San Marino è stata espunta dalla lista dei Paesi black list. Pertanto, per le operazioni poste in essere con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in tale Stato, non sarà più necessario presentare la comunicazione delle operazioni black list.



Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12.02.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24.2.2014, San Marino è stata espunta dalla lista dei Paesi black list .
La novità sull'esclusione di San Marino dall'elenco black list ha conseguenze dirette sull'obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni rese e ricevute, registrate o soggette a registrazione di importo superiore a 500 Euro, effettuate con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, individuati dai DDMM 4.5.99 e 21.11.2001, obbligo al quale i contribuenti con operazioni in San Marino non sono più soggetti .
Poiché il decreto è entrato in vigore il 24.02.2014 (quindi in relazione alle operazioni effettuate dal 24.02.2014), salvo diversa comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, la comunicazione relativa al mese di gennaio va comunque inviata entro il 28.2.2014.

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San Marino in Unico e Modello di comunicazione Polivalente

L'eliminazione di San Marino dalla lista dei Paesi black list inoltre comporta che i costi sostenuti con operatori di San Marino non devono essere più indicati separatamente in Unico. Si ricorda, infatti, che ai sensi dell’art. 110, comma 10, TUIR, i costi riferiti ad operazioni effettuate con soggetti di Paesi a fiscalità privilegiata sono indeducibili, salva la sussistenza delle c.d. circostanze esimenti, e devono essere indicati separatamente nel mod. UNICO.
L’eliminazione di San Marino dalla lista dei Paesi black list non ha invece alcuna influenza sulla compilazione del quadro SE del Modello di comunicazione polivalente per gli acquisti di beni senza addebito dell’IVA da parte del cedente sammarinese, il cui obbligo pertanto resta.
Per i soggetti che si sono cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e si sono trasferiti in paesi a fiscalità privilegiata la legge prevede che si considerino comunque residenti in Italia, salvo prova contraria. In questo caso, poiché la probabilità di residenza fittizia è molto alta, l'onere della prova è ribaltato a favore del fisco: è il contribuente che deve provare l'effettivo e stabile trasferimento all'estero della residenza.
Il contribuente potrà utilizzare come prova a suo favore:
• la disponibilità di un'abitazione permanente nel Paese estero;
• la stipulazione di contratti di locazione/acquisto di immobili nel Paese estero adeguati ai bisogni della propria persona/famiglia;
• pagamenti di canoni per utenze nel Paese estero;
• assenza di unità immobiliari tenute a disposizione in Italia;
• attività di lavoro nel Paese estero;
• iscrizione dei figli in istituti scolastici del Paese estero;
• movimentazioni di denaro o di altre attività finanziarie nel Paese estero;
• possesso nel Paese estero di beni anche mobiliari;
• iscrizione nelle liste elettorali del Paese estero.
Per effetto dell’esclusione di San Marino dalla lista dei paesi black list, nei confronti dei cittadini italiani iscritti all’AIRE e residenti a San Marino non grava più l’onere di dimostrare di non essere residenti in Italia.
 Si ricorda che il 28.02.2014 costituisce la prima scadenza per l'invio dei dati delle operazioni con paesi black list attraverso il quadro BL del modello di comunicazione polivalente. Fino al 31.12.2013, infatti, tale strumento era facoltativo
Il primo appuntamento (obbligatorio) per la compilazione del quadro BL è il 28.02.2014 per i soggetti mensili, mentre per i trimestrali sarà il 30.04.2014.


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