Speciale Pubblicato il 16/07/2013

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Contributi di bonifica deducibili anche con l'Imu

di Gesuato Elisabetta

Un'interpretazione pro-contribuente quella dell'Agenzia delle Entrate, che consente di dedurre dal reddito complessivo Irpef i contributi di bonifica versati per immobili (non locati) soggetti ad Imu.



L'Imu - o meglio il suo effetto sostitutivo sull'Irpef - non impatta sulla deducibilità dei contributi di bonifica dal reddito complessivo. E' questo in sintesi l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 44/E del 4 luglio 2013. Anche se i contributi si riferiscono ad immobili che non concorrono alla formazione del reddito complessivo Irpef, in quanto per obbligo di legge scontano l'Imu, i relativi contributi di bonifica, versati a partire dal 2012, continuano ad essere deducibili nel quadro RP di Unico (o E di 730).

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Il dubbio sulla deducibilità dei contributi

Ogni anno, all'interno del quadro "RP" di Unico o "E" di 730, i contribuenti possono portare in deduzione dal reddito i contributi obbligatori pagati ai consorzi di bonifica.
Rispetto agli anni scorsi, però, quest'anno c'è un’importante novità che riguarda il reddito dei fabbricati: l'Imu introdotta a partire dal 2012 (prevista dall'art. 13, DL n. 201/2011) ha sostituito l’ICI, l’IRPEF e relative addizionali (per “la componente immobiliare”) dovute sui redditi fondiari degli immobili non locati. I redditi fondiari degli immobili non locati sono esclusi dal reddito complessivo e pertanto non sono soggetti a tassazione ai fini IRPEF.
A causa di questo effetto sostitutivo IMU/IRPEF è sorto il dubbio se i contributi obbligatori gravanti sugli immobili e versati ai consorzi siano ancora deducibili, in quanto stando al tenore letterale della norma (art. 10 comma 1 lett. a ) del tuir), sembra possibile dedurre tali oneri solo se:

Deducibilità per i contributi di bonifica

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 44/E del 4.7.2013, risolve il problema affermando che i contributi obbligatori versati restano deducibili dal reddito complessivo se, in assenza dell'Imu, i redditi degli immobili su cui gravano avrebbero concorso alla formazione del reddito complessivo.
Per giustificare tale orientamento, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che:

Deducibilità negata se l'immobile sconta la cedolare secca

Non è deducibile, invece, il contributo che si riferisce ad un immobile locato assoggettato alla cedolare secca, in quanto il regime della cedolare - pur essendo anch'esso sostitutivo dell'Irpef - è opzionale, non obbligatorio. Il contribuente ha cioè la possibilità di confrontare la convenienza tra il regime ordinario di tassazione, che prevede la deduzione del contributo, e quello della cedolare che invece non lo consente.

2 FILE ALLEGATI:
Art. 10 TUIR Risoluzione Agenzia Entrate 44E del 4.7.2013

TAG: Oneri deducibili e Detraibili IMU 2024