Speciale Pubblicato il 10/06/2013

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La deducibilità degli interessi passivi ed il modello UNICO SC 2013

di Dott. Raffaele Pellino

Le società di gestione immobiliare possono integralmente dedurre gli interessi passivi in caso di mutui con garanzia ipotecaria per comprare/costruire immobili patrimonio destinati alla locazione



Come di consueto, nell’ambito del modello Unico SC 2013, i soggetti IRES dovranno indicare i dati relativi al calcolo degli interessi passivi deducibili ai sensi dell’art.96 del TUIR. Tale disposizione stabilisce infatti che, per i soggetti IRES, gli interessi passivi sono integralmente deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e, per l’eccedenza, nel limite del 30% del risultato operativo lordo (ROL) derivante dai valori del Conto economico. Le eventuali eccedenze di ROL non utilizzate e le eccedenze di interessi passivi non dedotti nell’esercizio sono riportabili, nei successivi esercizi, senza limiti di tempo.
Per il calcolo del ROL occorre procedere come segue:
ROL “rettificato” = (Valore della produzione – costi della produzione)
                               + Ammortamenti di beni immateriali (B10 a) + beni materiali (B10 b)
                               + Canoni di leasing di beni strumentali (quota parte del B8)
Ai fini dell’applicazione del ROL assumono rilevanza gli interessi passivi nonché gli oneri ed i proventi assimilati, derivanti da:
Rientrano nell’ambito di applicazione degli interessi passivi anche tutti quei costi relativi ad operazioni aventi causa finanziaria e, quindi, ogni interesse ed onere collegato alla messa a disposizione di una provvista di denaro, titolo o altri beni fungibili per i quali sussiste l'obbligo di restituzione e per cui è prevista una remunerazione.
Tuttavia, nel procedimento di determinazione degli interessi deducibili occorre confrontare l’ammontare degli interessi passivi con quello degli interessi attivi.
Pertanto, oltre agli interessi tipicamente finanziari (su finanziamenti, ecc.) rilevano anche:

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Riporto dell'eccedenza del ROL

A partire dal 2010, la quota di ROL prodotta e non sfruttata per la deduzione degli interessi passivi di competenza:
Al riguardo, l’Agenzia nella CM 19/2009 ha precisato che:
Il riporto “in avanti” dell’eccedenza di ROL è, infatti, consentito solo:
Tuttavia, in entrambi i casi l’eccedenza di ROL riportata dovrà essere compensata alla prima occasione utile (ovvero nel primo esercizio in cui si manifesterà un’eccedenza degli interessi passivi di periodo su quelli attivi).
Si ricorda, inoltre, che l’Agenzia con la C.M. 38/2010 ha stabilito che l’eccedenza degli interessi attivi rispetto a quelli passivi in un determinato esercizio può essere utilizzata per compensare eventuali interessi passivi indeducibili in precedenti esercizi e riportati in avanti. In particolare, gli interessi passivi indeducibili pregressi che trovano capienza negli interessi attivi di periodo, possono essere dedotti indicando il relativo ammontare nel rigo RF54, utilizzando il codice 13. Mentre, gli interessi passivi eccedenti quelli attivi, devono essere riportati nel rigo RF118 per essere sottoposti al test di deducibilità del ROL.
Per approfondire, scarica la nostra CDG n. 121 del 10.06.2013


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