Speciale Pubblicato il 02/01/2013

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Srl semplificate e a capitale ridotto: i chiarimenti dell’Assonime

di Dott. Raffaele Pellino

Con la recente circolare n. 29/2012 Assonime ha ripercorso le principali caratteristiche delle nuove SRL semplificate e a capitale ridotto fornendo soluzioni ad alcune criticità della norma.



Con tali fattispecie il legislatore ha inteso predisporre uno strumento societario che consenta l’avvio di un’impresa, beneficiando della limitazione della responsabilità personale, senza obbligo di vincolare un capitale minimo significativo all’esercizio dell’impresa.

Per un ulteriore approfondimento scarica le nostre Circolari del Giorno:
n. 259 del 27.12.2012;n. 211 del 19.10.2012;n. 199 del 4.10.2012.
 

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Srl a capitale ridotto

Per quanto riguarda le Srl a capitale ridotto, si rammenta che queste possono essere costituite:

Intervenendo sul punto l’Associazione ha ribadito, con riguardo al requisito dell’età, la tesi sostenuta del Ministero dello Sviluppo economico secondo cui “la s.r.l. a capitale ridotto può esser costituita sia da persone fisiche di età inferiore, sia da persone fisiche di età superiore ai 35 anni”. Pertanto, secondo tale interpretazione, la s.r.l. a capitale ridotto può essere validamente costituita da tutte le persone fisiche che abbiano compiuto i 18 anni di età.

Srl semplificata

Diversamente, la Srl semplificata, per espressa previsione normativa, può essere costituita solo da persone fisiche che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età al momento della sua costituzione. La srl semplificata costituirebbe, quindi, una variante della srl a capitale ridotto destinata all’imprenditoria giovanile, per soci under 35 anni.
Assonime specifica, poi, che il requisito dell’età costituisce un elemento che deve sussistere al momento della costituzione della società, oppure al momento dell’ingresso di nuovi soci (poiché è questo il momento dell’avvio per il soggetto che subentra), ma non deve necessariamente permanere nel corso dell’intera vita sociale.
Pertanto, si deve ritenere che:

Modello standard statuto

Altro profilo critico affrontato dall’Associazione riguarda il modello standard di atto costitutivo e statuto predisposto con il DM 138/2012 per la srl semplificata. Sul punto viene chiarito che:

Capitale sociale

Per quanto riguarda, inoltre, le regole sul capitale sociale, Assonime rammenta che il conferimento, sia per la srl semplificata che quella a capitale ridotto, deve essere fatto in denaro e deve essere versato all’organo amministrativo al momento della costituzione.
Tale obbligo non sembra
però valere in sede di aumento di capitale sociale oltre il tetto massimo del capitale consentito (ovvero quando il capitale sia > €. 10.000); ciò in quanto, l’aumento comporta:

Per le regole di conservazione del capitale sociale, si osserva che secondo Assonime anche per tali nuove forme societarie “trovano applicazione le regole previste per le srl ordinarie” in tema di distribuzione di utili, operazioni sulle proprie quote, misure da adottare in caso di perdite che incidono sul capitale sociale.
 

Organo amministrativo

Infine, riguardo l’organo amministrativo l’Associazione precisa che:



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