Come noto, con il cd decreto Salva Italia (DL 201/2011) il legislatore ha istituito, a decorrere dal 2011, una nuova imposta destinata a colpire il possesso (da parte di persone fisiche residenti) di investimenti detenuti all'estero (ovvero immobili ed attività finanziarie).
Per quanto riguarda la nuova imposta sugli immobili situati all’estero (cd IVIE) questa risulta:
Il valore degli immobili sul quale applicare l’imposta è individuato, secondo regime ordinario:
Con il cd decreto sulle semplificazioni fiscali il legislatore stabilisce una specifica deroga per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’UE/SEE. Infatti, a partire dal 2011 (UNICO 2012), per tali immobili si utilizzerà quale base imponibile il valore catastale come determinato nel Paese estero.
Resta fermo che:
Si rammenta infine che, in relazione agli immobili esteri posseduti, è possibile scomputare dall’imposta patrimoniale dovuta un credito d’imposta.
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Per quanto riguarda l’ imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, questa:
Il valore si cui quale applicare l’imposta è :
Anche in tal caso, è possibile dedurre un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata allo Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.
Al riguardo, a seguito delle modifiche inserite nel DL 16/2012, per i c/c bancari e libretti di risparmio detenuti in Stati UE/SEE l’imposta è stabilita nella misura fissa pari a € 34,20 (art. 13, co. 2-bis, lett. a), Tariffa, DPR 642/72).
Ai fini del versamento dovuto, in entrambi i caso, questo dovrà essere effettuato:
- entro il termine del saldo IRPEF (18/6 o 16/7/2012 con la maggiorazione dello 0,40%).
- presentando il quadro RM di Unico 2012 (nuova sez. XVI). I soggetti che presentano il modello 730/2012 sono tenuti a presentare il modello Unico 2012 composto dal solo frontespizio + quadro RM.