Speciale Pubblicato il 23/03/2012

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Le azioni “privilegiate”

di Dott. Sergiacomo Andrea

Possono essere definite privilegiate tutte quelle azioni che sono munite di diritti patrimoniali maggiori rispetto a quelli che sono collegati alle azioni ordinarie.



Con il termine azione si è  soliti indicare una frazione minima ed indivisibile del capitale sociale delle S.P.A., S.A.P.A., e delle società cooperative a cui possono essere collegati una serie di diritti e di obblighi del socio che decide di acquisirle.

I principi fondamentali che riguardano le azioni, possono essere riscontrati negli articoli 2347 co. 1 del c.c. dove si sottolinea che ciascuna azione è indivisibile, e nell’art 2348 del c.c., dove si afferma che ogni azioni attribuisce al possessore della stessa un identico complesso di diritti e di poteri di natura patrimoniale ed amministrativa.


Tuttavia, la legislazione consente di creare delle categorie di azioni che vantano, rispetto a quelle ordinarie, un privilegio collegato ad un diritto patrimoniale maggiore.

L’emissione delle azioni privilegiate è di competenza dell’assemblea straordinaria che può deliberarne l’emissione nel rispetto di quelli che sono i quorum stabiliti dalla legge e dallo statuto.

Giova ricordare che la delibera straordinaria deve dettagliatamente specificare le caratteristiche del “privilegio” che, da un punto di vista pratico, si coglie nella partecipazione all’utile oppure alla perdita o ancora può ancorarsi al rimborso delle azioni stesse.

Una volta stabiliti i privilegi, l’assemblea straordinaria può essere chiamata anche per modificare il privilegio stesso, purchè, tale delibera abbia il consenso dell’assemblea degli azionisti privilegiati e nel rispetto delle maggioranze imposte per le assemblee straordinarie.

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Le due fattispecie di privilegio per le azioni

Passiamo ad analizzare due fattispecie di privilegi riferiti alle azioni, ovverossia quelli collegati agli utili oppure alle perdite.

 
I privilegi collegati agli utili di esercizio possono riguardare:

Per quanto riguarda le azioni privilegiate nelle perdite, lo statuto può prevedere un’attribuzione delle perdite in misura diversa rispetto a quella riferita alle azioni ordinarie.


Si sottolinea che soprattutto in sede di ristrutturazione aziendale, potrebbe far comodo emettere azioni privilegiate con postergazione(*) nelle perdite, in quanto ci troveremmo di fronte ad una situazione in cui, in presenza di una perdita integrale del capitale sociale, il valore delle azioni verrebbe intaccato soltanto dopo che la perdita ha intaccato le azioni ordinarie.



(*), la postergazione si ha quando uno o più creditori, senza rinunciare al credito, permettono che il loro credito sia soddisfatto solo dopo l'integrale soddisfazione di altri creditori



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