Speciale Pubblicato il 22/12/2011

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Il nuovo apprendistato: minori oneri del personale in cambio di formazione

di Dott.ssa Costa Paola

Il DLgs. n. 167 del 14.9.2011, in vigore dal 25.10.2011, ha riformato la disciplina dell’apprendistato, accorpando le relative disposizioni in un Testo unico costituito da soli sette articoli. Contestualmente ha demandato la regolamentazione attuativa alle Regioni o alla contrattazione collettiva nazionale interconfederale o di categoria e ha abrogato tutta la previgente normativa.



I contratti di apprendistato già in essere potranno continuare ad essere regolati dalle disposizioni in vigore all’atto della loro stipulazione e, ove manchino le disposizioni attuative del nuovo istituto, si renderà applicabile la normativa previgente per un periodo transitorio di sei mesi.
Attraverso la semplificazione della materia e una regolamentazione uniforme in tutto il territorio nazionale, il provvedimento si prefigge lo scopo di rilanciare l’apprendistato come strumento finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato che garantisce al lavoratore, oltre alla retribuzione e alle tutele previdenziali, anche un’effettiva ed adeguata formazione, di durata limitata al periodo stabilito nelle diverse tipologie contrattuali.
Al termine del periodo di formazione, il contratto di apprendistato prosegue come ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, salvo recesso di una delle parti.
A fronte dell’impegno formativo sostenuto, al datore di lavoro vengono riconosciute consistenti agevolazioni economico-contributive e normative.
Il Testo Unico prevede una disciplina unitaria degli aspetti normativi, economici e previdenziali relativi al rapporto di lavoro, a fronte di tre diverse tipologie di percorsi formativi.

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1. La disciplina unitaria del rapporto di lavoro

La disciplina generale del rapporto di lavoro è interamente demandata ad appositi accordi interconfederali o ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, nei limiti dei principi generali stabiliti dall’art. 1 del DLgs. 167/2011.

Gli elementi qualificanti del contratto di apprendistato riguardano i seguenti aspetti.

1 - Formazione
Il contratto prevede un periodo di formazione obbligatoria di durata determinata (di regola non superiore a tre anni), che deve essere impartita all’interno o all’esterno dell’azienda, sulla base di un piano formativo individuale e previa nomina obbligatoria di un tutor o referente aziendale.
I percorsi formativi aziendali possono essere finanziati attraverso i Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all’art. 118 della L. 388/2000 e i Fondi bilaterali di cui all’art. 12 del DLgs. 276/2003, mediante accordi con le Regioni, nonché utilizzando le risorse messe a disposizione a decorrere dal 2012 dal Ministero del Lavoro, nell’ambito delle risorse del Fondo per l’occupazione, secondo quanto previsto dall’art. 22 c. 2 della L. 183/2011.
Sono previste pesanti sanzioni economiche per il datore di lavoro, in caso di inadempimento dell’obbligo formativo.

2 - Retribuzione e tutele previdenziali e assistenziali
E’ vietata la retribuzione a cottimo, mentre sono ammessi:
• il sistema del sottoinquadramento, che consente di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori alla categoria spettante per la qualifica cui è finalizzato il contratto;
• il sistema della percentualizzazione, che permette di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio.
All’apprendista spettano le normali tutele previdenziali e assistenziali, esclusi i trattamenti di CIG, disoccupazione e mobilità.

3 - Recesso
Il recesso dal contratto:
• è vietato, durante il periodo di formazione, in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo;
• può essere esercitato liberamente al termine del periodo di formazione, nel rispetto del termine di preavviso. Qualora nessuna delle parti manifesti la volontà di recedere, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

4 - Agevolazioni ai datori di lavoro
Ai datori di lavoro che assumono apprendisti (nei limiti quantitativi previsti) spettano, oltre ai minori oneri retributivi conseguenti al sottoinquadramento o alla percentualizzazione e alla particolare disciplina del recesso, le seguenti agevolazioni contributive e normative:
• riduzione della contribuzione dovuta dai datori di lavoro che occupino oltre 9 addetti al 10% dell’imponibile previdenziale;
• sgravio totale dei contributi dovuti per i primi tre anni di contratto, riconosciuto alle aziende che occupino fino a 9 addetti, per i contratti stipulati a decorrere dall’1.1.2012 e fino al 31.12.2016 (a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 22 c. 1 della L. 183/ 2011). Per i periodi contributivi successivi al primo triennio, l’aliquota sale al 10%;
• mantenimento dei benefici contributivi per un anno ulteriore, in caso di conferma in servizio dell’apprendista al termine del periodo di formazione;
• esclusione degli apprendisti dal computo dei limiti numerici previsti per l’applicazione di particolari normative e istituti (ad esempio, ai fini della determinazione della quota di assunzioni da riservare ai disabili, ai fini dell’applicabilità dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori in materia di licenziamenti illegittimi), salve specifiche previsioni di legge o di contratto.

2. Le diverse tipologie di apprendistato

Il nuovo Testo unico prevede tre diverse tipologie di apprendistato, differenziate in base ai percorsi formativi ed ai requisiti di accesso. Inoltre estende l’applicabilità dell’istituto al settore pubblico ed ai lavoratori in mobilità.

2.1. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
Il contratto è riservato ai soggetti di età superiore a 15 e inferiore a 25 anni, che siano usciti dal sistema formativo scolastico ed è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio in ambiente di lavoro. Pertanto, attraverso l’apprendistato, può essere assolto il compimento dell’istruzione obbligatoria, attraverso il conseguimento di una qualifica triennale nel sistema di istruzione e formazione ovvero di un diploma regionale quadriennale.
Il percorso formativo ha la durata massima di tre o quattro anni a seconda della finalità perseguita e, per quanto riguarda la regolamentazione dei profili formativi, è di competenza delle Regioni e delle Province autonome che, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, dovranno attenersi ai seguenti criteri:
• definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del DLgs. 226/2005;
• previsione di un monte ore di formazione, esterna o interna all’azienda, congruo al conseguimento del titolo formativo;
• rinvio ai contratti collettivi di lavoro (nazionali, territoriali o aziendali) per la determinazione delle modalità di erogazione della formazione aziendale, nel rispetto degli standard generali fissati dalle Regioni.
Qualora le Regioni non provvedano entro il 25.04.2012 all’emanazione dei regolamenti regionali attuativi, l’apprendistato di primo livello risulterà inapplicabile.

2.2. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Il contratto, destinato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali, in qualsiasi settore di attività, pubblico o privato.
L’acquisizione di una professionalità specifica in ambiente di lavoro dovrebbe essere integrata da una offerta formativa pubblica disciplinata dalle Regioni. Infatti è previsto un duplice livello di erogazione delle attività formative:
• la formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche è svolta sotto la responsabilità dell’azienda, chiamata a finanziare ed erogare gli interventi formativi (al suo interno o per il tramite di soggetti esterni), secondo le modalità e per la durata stabilite in sede di contrattazione collettiva e di accordi interconfederali. La durata del contratto, per quanto riguarda la componente formativa, non può superare i tre anni (cinque nell’artigianato);
• la formazione finalizzata all’acquisizione di competenze di base e traversali, per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore in un triennio, è di competenza delle Regioni, nei limiti delle risorse annualmente disponibili.
In assenza dell’offerta formativa pubblica, è possibile procedere alla stipulazione di contratti di apprendistato, erogando esclusivamente formazione aziendale.

2.3. Apprendistato di alta formazione e di ricerca
L’apprendistato di terzo livello è rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni di età, ed è finalizzato:
• al conseguimento di titoli dell’alta formazione (diploma di istruzione secondaria superiore, titoli di studio universitari e postuniversitari, dottorati di ricerca, specializzazione tecnica superiore);
• allo svolgimento di attività di ricerca;
• al praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o ad esperienze professionali.
La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro più rappresentative, le Università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca, comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico.
In assenza di regolamentazioni regionali, l’attivazione dell’apprendistato di terzo livello è comunque possibile attraverso la stipulazione di apposite convenzioni tra:
• i singoli datori di lavoro o le loro associazioni;
• le Università, gli istituti tecnici e professionali e le suddette istituzioni formative o di ricerca.

2.4. Apprendistato per i lavoratori in mobilità
Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, a prescindere dalla età anagrafica, ricorrendo ad una qualsiasi delle tre tipologie di apprendistato sopra descritte.
La disciplina applicabile ai lavoratori in mobilità presenta tuttavia le seguenti peculiarità:
• si applicano le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla L. 604/1966;
• il regime contributivo agevolato applicabile è quello di cui all’art. 25 c. 9 della L. 223/1991 (quota di contribuzione a carico del datore di lavoro pari al 10% per un massimo di 18 mesi dall’inizio del rapporto);
• è riconosciuto l’incentivo di cui all’art. 8 c. 4 della L. 223/1991 (contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore se fosse rimasto disoccupato, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta allo stesso, per 12 mesi, raddoppiati o triplicati rispettivamente per i lavoratori di età superiore ai 50 anni o per le imprese operanti nelle aree del Mezzogiorno).

2.5. Apprendistato nel settore pubblico
L’apprendistato professionalizzante e quello di alta formazione sono istituti applicabili anche nella Pubblica Amministrazione. La disciplina di reclutamento e di accesso e l’applicazione del contratto di apprendistato dovranno però essere definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 25.10.2012.



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