Speciale Pubblicato il 16/09/2019

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Rimborso Iva pagata nella UE: rimborso entro il 30 settembre 2019

di Dott.ssa Diana Pérez Corradini

L’IVA pagata in un Paese comunitario nel 2018 può essere chiesta a rimborso entro il 30 settembre



Per evitare che un soggetto passivo italiano sia gravato dell’IVA fatturatagli in un altro Stato UE, è possibile chiedere il rimborso dell’imposta corrisposta nel Paese diverso da quellodi residenza.
Infatti, dal 1° gennaio 2010, in base all’art. 38-bis1 del D.P.R. 633/72, i soggetti passivi d’imposta italiani che chiedono il rimborso dell’IVA pagata in un altro Paese comunitario devono inviare la richiesta con l'istanza di rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate in modo telematico entro il 30 di settembre dell'anno successivo. A tal proposito, è stato messo a disposizione un portale elettronico a cui si accede dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
Pertanto per l'IVA pagata nella UE nel corso del 2018, il contribuente italiano può presentare l'istanza di rimborso entro il 30 settembre 2019.

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Le informazioni da inserire nella richiesta di rimborso

Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso possono variare a seconda del Paese in cui viene inviata l’istanza e sono riassunte nella tabella “Tabella contenente le preferenze espresse dal singolo Stato comunitario” scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

Ogni istanza di rimborso deve contenere i seguenti dati:

I dati della fattura nell'istanza di rimborso

Oltre a tali dati, ogni istanza contiene inoltre un elenco dettagliato delle fatture per le quali si chiede il rimborso e le seguenti indicazioni:

L'autocertificazione del richiedente il rimborso

Inoltre, il richiedente dovrà rilasciare un’autocertificazione con la quale comunica:

Presentazione dell’istanza di rimborso

Le istanze di rimborso devono essere presentate entro il 30 di settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento, nei limiti e con la periodicità stabiliti dallo Stato membro competente per il rimborso. Secondo quanto indicato nella Direttiva 2008/9:

Attenzione: Si tenga presente che alle istanze da presentare dal 1° gennaio 2010, non devono più esere allegate, in originale, le fatture di acquisto dei beni e servizi emesse nello Stato che deve eseguire il rimborso.

In alcuni Paesi però, e in presenza di determinate soglie, gli stessi possono richiedere la presentazione, per via elettronica, di una copia della fattura o del documento di importazione. L’istanza si considera presentata il giorno in cui è completata, da parte dell’Agenzia delle Entrate, la ricezione del file contenente i dati richiesti. L’Agenzia delle Entrate attesta l’avvenuta ricezione dell’istanza di rimborso mediante ricevuta, contenuta in un file munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Internet (Fisconline).

Salvo cause di forza maggiore, tale ricevuta è resa disponibile per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file.



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